CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 aprile 2014 promosso da: Sig. Giovanni Agerato /Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Regionale Umbria

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 aprile 2014 promosso da: Sig. Giovanni Agerato /Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Regionale Umbria I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Prof. Luca Di Nella Arbitro Avv. Guido Cecinelli Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 17 aprile 2014 ha deliberato all’unanimita il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 750 promosso (con istanza prot. n. 1961 del 7 novembre 2013) da: Sig. Giovanni Agerato , rappresentato e difeso dall’ Avv. Marialuisa Alcini e dall’Avv. Salvatore Francesco Donzelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.20 giusta procura in calce alla istanza di arbitrato istante contro Comitato Regionale Umbria della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), con sede in Perugia , via Gigliarelli 4, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Carlo Roscini, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Manconi , presso il cui studio e elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Apollodoro 26, giusta procura in calce alla memoria di costituzione intimato * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il Sig. Giovanni Agerato ( l’”Agerato “ o la “Parte istante”) e un Giudice nazionale di gara all'epoca dei fatti tesserato presso il Comitato Regionale Umbria della Federazione Ciclistica Italiana. 2. Il Comitato Regionale Umbria della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), (il “C.R.U. “ o la “ Parte intimata” ) e Organo territoriale della Federazione Ciclistica Italiana , associazione con personalità giuridica di diritto privato anche ai sensi del D.lgs. 242/1999 e successive modifiche ed integrazioni, costituita per lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport ciclistico su tutto il territorio nazionale, in tutte le sue forme e manifestazioni nonche per la formazione di atleti e tecnici. B. La controversia tra le parti 3. Con nota del 23 maggio 2013 il Comitato Regionale Umbro della F.C.I. comunicava all’odierno istante il diniego del rinnovo del tesseramento richiesto per l’anno 2013. 4. Detto diniego deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Organo territoriale federale veniva motivato sulla base di una comunicazione inviata dall’Agerato al Comitato Regionale il 23 luglio 2012, “ di non voler accettare designazioni quale Giudice di gara nella Regione Umbria” il cui contenuto “ era considerato inaccoglibile atteso l’obbligo per il Giudice di gara, anche se con qualifica nazionale di svolgere la propria funzione anche nella regione di residenza e tesseramento.” 5. L’odierno istante impugnava il disposto diniego di tesseramento con ricorso del 2 settembre 2013 alla Corte federale della F.C.I. chiedendo che la Corte adita disponesse il tesseramento del Giudice di gara, avendo l’Agerato adempiuto a quanto prescritto. 6. Con provvedimento del 7 ottobre 2013 ( la “ Decisione” ) la Corte federale dichiarava irricevibile la domanda dell’Agerato, statuendo che non rientra nella competenza della Corte di disporre il tesseramento come richiesto dall’odierno istante. La Corte rilevava altresi che l’Agerato , al momento della proposizione del ricorso, non risultava piu tesserato F.C.I. e pertanto non era legittimato a ricorrere agli Organi di Giustizia federale. 7. Avverso la decisione della Corte federale , l’Agerato proponeva istanza al TNAS. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 8. Con istanza in data 7 novembre 2013, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS¡”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS¡”), l’Agerato dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 44, comma 2 dello Statuto della F.C.I. e chiedendo che venga disposto il tesseramento del Sig. Giovanni Agerato avendo il medesimo adempiuto ad ogni prescrizione prevista dal Regolamento. 9. Con provvedimento del Presidente del TNAS, veniva designato quale arbitro di parte istante il Prof. Luca Di Nella. 10. Con memoria datata 29 novembre 2013, l’intimato Comitato Regionale Umbria della F.C.I. si costituiva nel procedimento arbitrale cosi avviato, chiedendo che l’istanza fosse dichiarata inammissibile e comunque infondata 11. Parte intimata designava quale arbitro l’Avv. Guido Cecinelli. 12. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’Avv. Aurelio Vessichelli , che in data 12 febbraio 2014 accettava l’incarico. 13. Il 26 febbraio 2014 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio, disponeva la prosecuzione del giudizio , concedendo termini, su richiesta delle parti, all'istante per il deposito di memoria e alla intimata per il deposito di replica. 14. All’udienza del 17 aprile 2014, fissata per la discussione, le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi agli atti depositati nei termini assegnati. 15. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande dell’Agerato 16. L’Agerato , nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto al Collegio Arbitrale . “ che venga disposto il tesseramento del Sig. Giovanni Agerato avendo il medesimo adempiuto ad ogni prescrizione prevista dal Regolamento.” b. Le domande del C.R.U. della F.C.I. 17. Nella propria memoria di costituzione, il Comitato Regionale ha chiesto: “ in via preliminare , rigettare l’avversa istanza di arbitrato in quanto inammissibile e comunque improcedibile per i motivi sopra esposti; Nel merito, rigettare l’avversa istanza di arbitrato in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.” C.3 La posizione delle parti a. La posizione dell’Agerato 18. Nel merito, a sostegno della propria richiesta al TNAS di disporre il tesseramento, l’Agerato afferma di non aver mai dichiarato di non voler accettare designazioni quale Giudice di gara nella Regione Umbria e che quando e successo di non poter in concreto accettare singole designazioni lo ha sempre fatto motivatamente per concomitanti impegni. Afferma altresi l’Agerato di aver richiesto al Comitato Regionale il nulla osta per essere designato fuori Regione ma di non aver mai ricevuto risposta, Rileva infine di aver adempiuto a quanto prescritto al Regolamento per il tesseramento e di ritenere pertanto il diniego ricevuto, ingiusto . b. La posizione del C.R.U. della F.C.I. 19. Il Comitato intimato rileva in punto di inammissibilita dell’istanza che la domanda dell’Agerato doveva essere rivolta al Consiglio Federale , competente in materia di affiliazioni e tesseramenti o, ritenendosi applicabile per analogia la norma di cui all’art.2 comma 10 dello Statuto della F.C.I., alla Giunta Nazionale del CONI. Rileva ancora il Comitato la carenza di interesse dell’Agerato alla domanda di tesseramento, avendo l’odierno istante manifestato il proposito di ottenere il tesseramento presso altro Comitato Regionale. Nel merito, il Comitato deduce che il diniego di tesseramento dell’Agerato e legittimo in quanto motivato dai ripetuti rifiuti dell’odierno istante di accettare designazioni nella Regione Umbria , in violazione dell’art.3, lett. d) del Regolamento Tecnico dei Commissari di Gara che prevede il dovere di “ svolgere i servizi per i quali vengono designati dagli Organi competenti , salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore. MOTIVI DELLA DECISIONE L’istanza di arbitrato rivolta al TNAS dal Sig. Giovanni Agerato ed intitolata “ Ricorso avverso diniego di tesseramento anno 2013 “ risulta a questo Collegio inammissibile per il principale rilievo del mancato preventivo esaurimento dei rimedi endo - federali previsti dalle vigenti norme. La pronuncia di inammissibilita dell’istanza e all’evidenza assorbente ogni altra domanda od eccezione . Purtuttavia ritiene doveroso il Collegio, investito nella sede arbitrale della controversia, data la peculiarita della fattispecie in esame, formulare pur sintetici rilievi che riguardano il comportamento posto in essere nella vicenda dall’Agerato e dal Comitato Regionale della F.C.I., comportamento dal quale emerge un difetto di efficace ed effettivo contraddittorio tra le parti per il dovuto rispetto ed ossequio al principio del giusto procedimento che deve trovare applicazione per provvedimenti cosi’ rilevanti per l’attività sportiva quali il tesseramento o il rinnovo del tesseramento federale. La vicenda in esame riguarda, appunto, l’istituto del tesseramento, centrale del sistema sportivo. In generale, detto istituto, ha conosciuto negli anni una evoluzione che si rispecchia nei regolamenti federali vigenti, inclusi quelli della FCI, in virtù della quale lo stesso si configura come un diritto di chi vuole partecipare alle attività sportive a vario titolo e inquadramento (vedi anche l’art. 16, comma 1, D. Lgs n. 242/99, per il quale le Federazioni sono rette da Statuti e Regolamenti imperniati sul principio di democrazia interna e sul principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita). Le carte federali, pertanto, contemplano normalmente soltanto casi eccezionali e tassativi, in cui si puo negare il tesseramento, al di fuori dei quali ogni rifiuto si manifesta tanto illegittimo, quanto contrario alle stesse regole federali, essendo privo di fondamento e puramente abusivo. L’obbligo di consentire la partecipazione a tale procedimento costituisce applicazione del generale principio di correttezza e collaborazione procedimentale che incombe sul Comitato Regionale competente in considerazione di un effettivo e congruo accertamento della situazione di fatto con riferimento alla quale il Comitato , conformemente a quanto disposto dalle Carte federali , e chiamato a provvedere in futuro, anche facendo ricorso all’audizione personale del richiedente o fornendo alla parte istante la possibilita di presentare deduzioni od osservazioni. Resta come detto fermo e assorbente il rilievo dell’inammissibilità dell’istanza in esame. In punto di inammissibilita dell’istanza rivolta al TNAS dall’Agerato , giova evidenziare come l’art.44 dello Statuto della F.C.I. statuisce la necessità del previo esperimento dei ricorsi interni alla Federazione, per il legittimo ricorso al TNAS. Detta norma statutaria insieme all’art.5 del Codice di Giustizia avanti al TNAS, nel porre la condizione del previo esperimento dei ricorsi federali , esprimono l’esigenza sostanziale di tutela dell’autonomia federale, attraverso il riconoscimento dell’esercizio prioritario della giurisdizione domestica. Detta esigenza trova ulteriore espressione nell’art.35 dello Statuto federale secondo il quale costituisce principio fondamentale della giustizia federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva. L’art. 41 comma 5 dello stesso Statuto federale specifica quale materia riservata alla competenza esclusiva della Commissione Disciplinare Federale Nazionale, Giudice di prima istanza , i procedimenti nei confronti dei Giudici di gara ( ed in secondo grado la Commissione di Appello prevista all’art.38 dello Statuto ) . Ritiene pertanto il Collegio che l’Agerato ha errato nel ricorrere alla Corte Federale evidentemente incompetente in materia, come pure avrebbe errato ove si fosse rivolto con la stessa domanda al Consiglio federale o alla Giunta Nazionale del CONI. Ad avviso del Collegio infatti, occorre ricorrere ad una corretta esegesi del provvedimento di diniego del rinnovo di tesseramento di cui si tratta, secondo quanto risulta dagli atti di causa , per avere conferma dell’errore in cui e incorso l’Agerato nell’aver investito la Corte federale e poi questo TNAS. Da quanto deduce la Parte intimata, risulta al Collegio evidente che il diniego di rinnovo di tesseramento dell’Agerato e stato emesso dal Consiglio Regionale competente non quale diniego dovuto ad irregolarità di natura amministrativa o contabile ma quale provvedimento di natura sostanzialmente sanzionatoria per aver l’Agerato, ad avviso dell’odierno intimato, tenuto un comportamento non conforme ai doveri previsti dalle Carte federali ed in particolare dal Regolamento Tecnico dei Commissari di Gara , in quanto l’Agerato si sarebbe ingiustificatamente rifiutato di accettare designazioni nella Regione Umbria. L’Agerato avrebbe potuto e dovuto allora nei termini e legittimamente investire della questione i competenti Organi di Giustizia federale di primo ed eventualmente di secondo grado per conoscere della legittimita o meno del provvedimento posto in essere dal Comitato Regionale, rispetto a quanto specificamente previsto dalle Carte federali , e solo una volta esauriti i rimedi endo - federali, decidere di ricorrere al TNAS, che in ogni caso non avrebbe potuto disporre il tesseramento denegato ( dal che deriva anche sotto questo aspetto l’inammissibilita dell’istanza ) ma avrebbe potuto concludere per una pronuncia di illegittimità del disposto diniego ai fini del riesame della domanda dell’Agerato da parte degli Organi federali competenti. D. Sulle spese Considerata la natura e i caratteri della controversia , ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione fra le Parti delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono posti per 2/3 ( due terzi ) a carico dell’istante Giovanni Agerato e per 1/3 ( un terzo ) a carico dell’intimato Comitato Regionale per l’Umbria della F.C.I. , considerata la complessità delle questioni dedotte, per € 2800,00 ( duemilaottocento ) . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. dichiara inammissibile l’istanza proposta in data 7 novembre 2013 ( prot. 1961 - 750 ) dal Sig. Giovanni Agerato ; 2. dichiara assorbita ogni altra domanda; 3. compensa tra le Parti le spese di lite; 4. pone a carico dell’istante Giovanni Agerato per 2/3 ( due terzi ) e per 1/3 ( un terzo ) a carico dell’intimato Comitato Regionale per l’Umbria della F.C.I. , con il vincolo di solidarieta, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sara separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico dell’istante Giovanni Agerato per 2/3 ( due terzi ) e per 1/3 ( un terzo ) a carico dell’intimato Comitato Regionale per l’Umbria della F.C.I. il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Cosi deciso in Roma, in data 17 aprile 2014 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli F.to Luca Di Nella F.to Guido Cecinelli
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