F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Angelo GALFANO / U.S.D. NOTO ( 101 bis/23 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Angelo GALFANO / U.S.D. NOTO ( 101 bis/23 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 01/07/2013 l'avv. Marco Sabato, legale dell'allenatore professionista di 2'' cat. iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. che ha sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché faccia obbligo alla U.S.D. Noto al pagamento di € 5.600,00 a saldo dei ratei mensili maturati dal 01/02/2013 al 30/06/2013 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo. L'accordo economico sottoscritto tra le parti il 18/07/2012 e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. il 27/08/2012 come da richiesta della Segreteria di questo Collegio, prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 14.000,00 da pagarsi in 10 rate di € 1.400,00 con scadenza alla fine dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013. Il tecnico assunto in qualità di responsabile della 1^ squadra, per la stagione sportiva 2012 / 2013 della U.S.D. Noto partecipante al Campionato Nazionale serie D gir. I, a stato esonerato il 23/10/2012 come da lettera agli atti. La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata del 11/12/2013 ha ritualmente invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e t'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Con raccomandata del 04/01/2014 1' U.S.D. Noto,a firma del vicepresidente Ing. Vincenzo Dejan, chiedeva l'inammissibilità del ricorso proposto dall'allenatore, perche nessun reclamo a stato inviato alla società ne presso la sede legate C.da Zupparda a Noto, ne presso t'indirizzo Via Don Milani, 4, sempre a Noto c/o il Sig. Consales Antonino, solo con la raccomandata del Collegio 6 venuta a conoscenza del reclamo proposto, ed in via subordinate rimette in termini il procedimento al fine di un regolare contraddittorio e diritto di difesa della stessa società. Con raccomandata del 14/01/2014 l’avv. Marco Sabato fa notare che le motivazione addotte sono infondate e devono essere rigettate perche il ricorso del tecnico a stato regolarmente spedito presso la sede sociale della U.S.D. Noto, la quale, sebbene avesse ricevuto avviso della relative raccomandata, non si a curata di ritirare la stessa presso il competente ufficio postale. La medesima raccomandata compiuto il termine di giacenza il 17/08/2013, veniva restituita al mittente come da copia allegata. Il tecnico ribadisce le proprie richieste e chiede che il Collegio faccia obbligo alla società al pagamento a proprio favore di € 5.600,00 per le rate mensili maturate dal 01/02/2013 a 30/06/2013 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Il Collegio Arbitrate esaminata la documentazione agli atti e visto che la società a queste ultime osservazioni nulla ha ritenuto di contro dedurre, considerato che il Collegio Arbitrate nella riunione del 22 giugno 2013 aveva accolto il ricorso del tecnico per i ratei maturati dal 30/09/2012 al 30/01/2013 come risulta dal Comunicato Ufficiale n° 6 Stagione Sportiva 2012 / 2013, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrate accoglie il ricorso e fa obbligo alla U.S.D. Noto di corrispondere all'allenatore Angelo Galfano € 5.600,00 ( cinquemilaseicento / 00 ) per i ratei maturati net periodo 01/02/2013 al 30/06/2013 a saldo per la stagione sportive 2012 / 2013, oltre ad € 46,03 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.646,03 ( cinquemilaseicentoquarantasei / 03 ) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla 6 dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva, net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it