F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Roberto SCARNECCHIA / A.C. VOGHERA srl ( 102 bis/23 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Roberto SCARNECCHIA / A.C. VOGHERA srl ( 102 bis/23 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 18 gennaio 2014 l'allenatore dilettante signor Roberto Scarnecchia, ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di condannare la A.C. Voghera Srl, partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti, nella stagione sportiva 2012/2013 in forza dell'accordo economico sottoscritto il 6 agosto 2012. Il ricorso fa riferimento ad una precedente decisione del Collegio Arbitrale del 19 ottobre 2013 regolarmente pubblicata al punto 15) del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2013/2014 della Lega Nazionale Dilettanti. Con la predetta decisione il Collegio aveva parzialmente accolto il ricorso del 6 febbraio 2013, che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto al pari della citata decisione, ed aveva condannato la A.C Voghera Srl al pagamento, in favore dell'allenatore, della somma di € 4.575,00 (quattromilacinquecentosettantacinque/00) corrispondenti alle rate scadute e non onorate dalla società al momento del ricorso iniziale. Al momento della presentazione del primo ricorso e della decisione non erano ancora maturate quattro rate dell'accordo oggetto adesso del presente ricorso. Con il presente ricorso infatti il signor Scarnecchia richiede il pagamento di € 3.000,00 (Tremila/00) corrispondenti alle quattro rate di €750,00 ciascuna, scadute il 28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile e 31 maggio 2013 e non onorate La Società convenuta, a stata regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale con Raccomandata A.R. del 21 marzo 2014 restituita dalle competenti Poste per compiuta giacenza. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.C. Voghera Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società ritiene il ricorso meritevole di accoglimento PQM il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C. Voghera di corrispondere all'allenatore signor Roberto Scarnecchia la complessiva somma di 3.015,00 (tremilaquindici/00) e più precisamente € 3.000,00 (tremila/00) a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013 e gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 15,00 (quindici/00). Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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