F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Giuseppe MORO / U.S.D. NOTO (2/34) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014
VERTENZA: all. Giuseppe MORO / U.S.D. NOTO
(2/34)
ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Angelo AGUS
L'allenatore di base Giuseppe Moro, iscritto nei ruoli S.T.F. della F.I.G.C., domiciliato in Cassano delle Murge, ricorre in data 30.06.2013 avverso la U.S.D. Noto, partecipante al Campionato
Nazionale serie D girone I nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il totale
pagamento di € 3.000,00= come da scrittura privata sottoscritta con la società in data 18.07.2012. Tale scrittura prevedeva un accordo tra la U.S.D. Noto e Moro Giuseppe, quale allenatore in
seconda, per il pagamento di € 3.000,00 suddivisi in tre scadenze: 30.11.2012, 28.02.2013,
30.05.2013.
L'allenatore dichiara di essere stato esonerato in data 23.10. 2012.
La Società Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, ha contro dedotto.
La stessa ha comunicato di non avere mai ricevuto il ricorso dell'allenatore, chiedendone quindi l' inammissibilità.
L'allenatore Moro si difende, tramite il legale Avv. Marco Sabato, dimostrando la regolare spedizione della raccomandata ( mai ritirata dalla U.S.D. Noto ) restituita al mittente dopo la compiuta giacenza postale.
La U.S.D. Noto replica in data 19.03.2014 asserendo che l'allenatore Moro era stato richiesto come collaboratore di fiducia dal tecnico della Prima squadra. Quindi L'allenatore Moro era da
considerarsi alle dipendenze del tecnico Galfano e non certo della U.S.D. Noto.
Asserisce la società che nessun rapporto e stato mai perfezionato con il signor Moro Giuseppe e che nessun contratto a stato mai sottoscritto e depositato in Lega. Precisa, inoltre, che al fine di
regolarizzare la posizione ai fini federali e permettere al signor Moro Giuseppe di sedere in
panchina nelle gare ufficiali, si decise di effettuare il tesseramento quale allenatore in seconda della prima squadra. In tal modo il signor Moro poteva affiancare in panchina l' amico Galfano.
L'allenatore Giuseppe Moro replica chiedendo l'inammissibilità e l'improcedibilità della memoria poiché la stessa deve considerarsi tardiva rispetto alla richiesta della Segreteria del Collegio
arbitrale. Inoltre insiste nella richiesta e considera pretestuose le argomentazioni addotte.
Chiede, quindi, di ottemperare al contratto stipulato tra le parti in data 18.07.2012 e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D.
Su richiesta della Segreteria del Collegio Arbitrale, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha comunicato il mancato deposito dell'accordo economico tra le parti. Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti,considerato che:
non sussiste obbligo da parte dell'allenatore in seconda del deposito del contratto;
che lo stesso risulta prodotto e non contestato dalla società,che ha regolarmente tesserato l'allenatore e successivamente esonerato per iscritto,
PQM
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Moro contro la U.S.D. Noto, accoglie il ricorso e condanna l'U.S.D. Noto al pagamento di € 3.000,00 oltre ad € 50,00 per
interessi,per un totale di € 3.050,00.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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