F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Fabrizio FAMA / NISSA F.C. (4/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Fabrizio FAMA / NISSA F.C. (4/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 3 luglio 2013 l'allenatore dilettante signor Fabrizio Fama, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile inizialmente dall'ottobre del 2012 della squadra Juniores partecipante al Campionato Regionale Juniores e successivamente quale allenatore responsabile della prima squadra della Nissa F.C. partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 17 ottobre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 500,00 (cinquecento/00) mensili per la conduzione della squadra Juniores e che poi in data 6 febbraio 2013 avevano stipulato un accordo integrative del primo dove, nell'affidargli la conduzione della prima squadra, gli veniva riconosciuta un'integrazione del premio di rendimento di € 6.000,00 (seimila/00). Con il reclamo in esame, il signor Fabrizio Fama, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Nissa F.C. di corrispondergli, non avendo ricevuto nulla di quanto concordato, l’importo di € 7.000,00 (settemila/00) e più precisamente € 1.000,00 (mille/00) per la conduzione della squadra Juniores sino al 15 dicembre 2012 ed € 6.000,00 (seimila/00) per il periodo successive in cui aveva allenato la prima squadra. 11 Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013, ha invitato la Nissa F.C. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La raccomandata inviata alla società e stata restituita dalle Poste per compiuta giacenza in quanto il destinatario risulta trasferito. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta dell' 11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 13 marzo successivo ha trasmesso copia del secondo contratto regolarmente depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società Nissa F.C. nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non pub essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM il Collegio accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della Nissa F.C. di corrispondere all'allenatore signor Fabrizio Fama la complessiva somma di € 7.100,00 (settemilacento/00) relativa quanto ad € 7.000,00 (settemila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 100,00 (cento/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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