F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA all.Roberto CURASI / USD ROCCA di CAPRILEONE (5/34) ARBITRO:sigg.Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA all.Roberto CURASI / USD ROCCA di CAPRILEONE (5/34) ARBITRO:sigg.Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI Con ricorso datato 3/7/2013 l'allenatore di base CURASI Roberto iscritto nei ruoli del settore tecnico della F.I.G.C. assunto in qualità di allenatore cat. Giovanissimi della soc. usd Rocca di Caprileone società partecipante al campionato di promozione,adiva questo Collegio affinché obbligasse la società in oggetto al pagamento di euro 2500,00 quale premio di tesseramento, da erogare in cinque rate di 500,00 euro con scadenze 30/09/2012;30/11/2012;30/01/2013;30/03/2013;30/05/2013 oltre al rimborso kilometrico di euro 450,00 per un totale di euro 2950,00. Inoltre chiede gli interessi di mora maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Dichiara inoltre che malgrado gli inviti ripetuti al rispetto degli accordi non c'e stato nessun adempimento da parte della società. La Segreteria del Collegio invitava la società in oggetto a contro dedurre alle richieste del Curasi ed allo stesso qualora ce ne fossero da parte della società . In data 23/7/2013 la società usd Rocca di Caprileone rispondeva alle richieste dell'allenatore dichiarando tramite il suo presidente sig.Giacobbe Salvatore che poco di veritiero c'era nelle dichiarazioni del Curasi .11 presidente ribadiva che: 1) in data 30/12/2012 il Curasi riceveva un assegno di euro 500,00 come acconto (si allega fotocopia)non menzionato dal Curasi 2)In data 10/04/2012 il Curasi rassegna le proprie dimissioni 3)che nel premio di tesseramento era compreso anche il rimborso chilometrico. A parere della società la somma da corrispondere all'allenatore e di euro 1166,00 compreso il rimborso chilometrico. Il Collegio esaminati i documenti ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Curasi Roberto ed obbliga la società al pagamento di euro 1836,00 più 49,00 di interessi equitamente calcolati per un totale di euro 1885,00. Sono da considerarsi maturate le rate dal 30/09/2012 a! 30/03/2013, si esclude il pagamento della quinta rata poiché il Curasi ha presentato le dimissioni in data 10/04/2013. L'assegno dato in acconto da parte della società di euro 500,00 non viene ne smentito ne contestato dall'allenatore . Il numero degli allenamenti 12 al mese per sette mesi per un totale di 84 allenamenti che moltiplicati per 4,00 euro danno un totale di 336,00 euro quindi sommando le quattro mensilità maturate 2000,00 euro meno i 500,00 euro di acconto più il rimborso chilometrico danno la somma di euro 1836,00. La presente delibera a definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.
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