F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA:all. Christian MINARDI / RICCIONE CALCIO SSD a rl (6/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014
VERTENZA:all. Christian MINARDI / RICCIONE CALCIO SSD a rl
(6/34)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 3 luglio 2013 l'avvocato dell'allenatore dilettante Christian Minardi, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di preparatore dei portieri della prima squadra della Riccione Calcio SSD a rl partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2012/2013.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 20 dicembre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 2.000,00 (duemila/00) in cinque rate da € 400,00 cadauna e più precisamente il 15 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013.
Con il reclamo in esame, il legale del signor Christian Minardi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Riccione Calcio SSD arl di corrispondergli, non avendo ricevuto nulla di quanto concordato, l'intero importo di € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli interessi di mora, il danno da svalutazione monetaria e le spese legali.
II Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013, ha invitato la società Riccione Calcio SSD a rl a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Non avendo ricevuto a tutt'oggi la cartolina di ritorno che attesta l'avvenuta consegna della raccomandata, la Segreteria si a attivata presso il competente ufficio postale il quale ha confermato la regolare consegna della raccomandata addebitando il mancato ritorno della cartolina o ad un suo smarrimento o ad un disguido
II Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta dell' 11 marzo 2014 del
Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 13 marzo successivo ha trasmesso copia del
contralto regolarmente depositato.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società Riccione Calcio SSD a rl nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non essendo previsto dal vigente Regolamento la refusione delle spese di lite in caso di soccombenza e
PQM
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Riccione Calcio SSD arl di
corrispondere all'allenatore signor Christian Minardi la complessiva somma di € 2.030,00
(duemilatrenta/00) relativa quanto ad ,6 2.000,00 (duemila/00) al saldo di quanto dovutogli per la
stagione sportiva 2012/2013 ed € 30,00 (trenta/00) per interessi equitativamente calcolati.
L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del
relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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