F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Salvatore MARRA / SSD ACIREALE CALCIO 1946 (7/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Salvatore MARRA / SSD ACIREALE CALCIO 1946 (7/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 3 luglio 2013 l'allenatore professionista Salvatore Marra ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della SSD Acireale Calcio 1946 partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 21 settembre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 16.722,66 (sedicimilasettecentoventidue/66) in nove rate mensili di € 1.858,07 ciascuna da corrispondersi alla fine di ogni mese. Con il reclamo in esame, il signor Marra, chiede a questo Collegio di far obbligo alla SSD Acireale Calcio 1946 di corrispondergli l'intero importo di € 16.722,66 (sedicimilasettecentoventidue/66) non avendo ricevuto alcunché dalla società. Sull'intero importo vengono richiesti gli interessi di mora ed il risanamento del danno da svalutazione monetaria. 11 Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013 ha invitato la società SSD Acireale Calcio 1946 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La raccomandata inviata alla società e stata restituita al mittente dalle Poste per compiuta giacenza benché dalla stessa risulti che la società in indirizzo era stata avvisata. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta dell' 11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 13 marzo successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società SSD Acireale Calcio 1946 nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della SSD Acireale Calcio 1946 di corrispondere all'allenatore signor Salvatore Marra la complessiva somma di € 17.001,37 (diciassettemilauno/37) relativa quanto ad € 16.722,66 (sedicimilasettecentoventidue/66) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 278,71 (duecentosettantotto/71) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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