F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA:all. Gianni SIMONETTI / ASD GUARDIAGRELE 10/34 ARBITRI: sigg. Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA:all. Gianni SIMONETTI / ASD GUARDIAGRELE 10/34 ARBITRI: sigg. Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO L' allenatore di base Gianni Simonetti adiva, con ricorso datato 4/7/2013,11 Collegio Arbitrale LND rivendicando dall' ASD Guardiagrele il pagamento di residui Euro 2750 oltre ad oneri accessori. Cio' in base ad un accordo economico datato 3 1/8/2012 regolarmente depositato,secondo cui egli avrebbe dovuto allenare la prima squadra dell'ASD Guardiagrele , partecipante al campionato d' Eccellenza Abruzzese nella stagione sportiva 2012/2013. L' allenatore, in base a tale accordo, avrebbe dovuto ricevere un premio di tesseramento di Euro 5500, da pagarsi in quattro rate. Il tecnico sosteneva di avere ricevuto solo euro 2750 e di avere sollecitato invano il pagamento del saldo. Sottolineava , inoltre, di avere portato a termine il campionato. La società controdeduceva , sostenendo di avere versato a Simonetti euro 3000 e di avere sospeso i pagamenti quando egli avrebbe deciso di "mettersi da parte nel continuare la gestione tecnica". Il tecnico replicava, asserendo e documentando come egli fosse stato esonerato in data 13/11/2012 e di avere comunicato di rimanere a disposizione della società fino al termine della stagione. Tanto il telegramma di esonero del 13/11/12 ,quanto il telegramma di risposta del tecnico del 15/11/12 sono stati allegati alla replica di Simonetti. Non solo. Il tecnico sottolineava come la società lo avesse richiamato a condurre la squadra in data 29/1/2013 e ciò sino al termine della stagione. Evocava a suffragio di tale affermazione i filmati rinvenibili sul sito della FIGC dell' Abruzzo , di cui precisava analiticamente la denominazione. A tale ultima replica nulla ha controdedotto la società. Alla luce di quanto argomentato e prodotto documentalmente deve ritenersi fondata la richiesta dell' allenatore. Questi asserisce di avere ricevuto con assegni 1' importo di euro 2750. La società' sostiene di avere versato 1' importo di euro 3000, ma non offre documentazione idonea ad avvalorare l'asserto secondo cui avrebbe corrisposto 250 euro in più rispetto a quanto sostenuto dall' allenatore. Quanto alla tesi secondo cui 1' allenatore si sarebbe messo da parte,evitando di continuare a svolgere la propria attività si deve replicare sottolineando come vi sia stato il telegramma di esonero , il conseguente telegramma del tecnico con cui egli rimane a disposizione delta società e la successiva riattribuzione a Simonetti della propria posizione , arguibile dai filmati a cui la replica scritta rimanda e che non trovano confutazione nelle deduzioni della società. PQM Premesso tutto ciò si accoglie il ricorso dell' allenatore Gianni Simonetti e si obbliga l'ASD Guardiagrele a corrispondergli 1' importo complessivo di euro 2850 , di cui euro 2750 come sorte capitale ed euro 100 come oneri accessori , forfettariamente calcolati. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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