F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Roberto CHIAPPARA / FC FIDENE srl. SSD (14/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014
VERTENZA: all. Roberto CHIAPPARA / FC FIDENE srl. SSD
(14/34)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 15/07/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Roberto CHIAPPARA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della F.C. Fidene srl S.S.D. il pagamento della somma di € 10.000,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, per l'attività di allenatore della prima squadra della sopracitata società.
Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 22/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la F.C. Fidene srl S.S.D., partecipante al campionato di Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 10.000,00, da pagarsi in dieci rate mensili di € 1.000,00 cadauno con scadenza al giorno 20 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei
chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.
Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione a stato depositato con raccomandata del 24/08/2012.
Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata dell' 11/12/2013, ha invitato la F.C. Fidene srl S.S.D. alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società. La società convenuta nulla ha contro dedotto anche in considerazione che ha cessato tutte le attività, cosi come si evince dal carteggio allegato in atti a seguito di interrogazione effettuata dalla Segretaria di questo Collegio Arbitrale agli archivi della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Il Collegio Arbitrale preso atto della documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Roberto Chiappara e meritevole di accoglimento.
A11'allenatore Roberto Chiappara spettano € 10.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 122,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €
10.122,00.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della F.C. Fidene srl S.S.D. di corrispondere all'allenatore Roberto Chiappara la somma di €. 10.000,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 122,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 10.122,00.
Nulla e dovuto per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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