F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: sig. Giovanni Battista MANZARI / SSD CALCIO CITTA’ di BRINDISI (17/34) ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: sig. Giovanni Battista MANZARI / SSD CALCIO CITTA' di BRINDISI (17/34) ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorso del 22 luglio 2013 il direttore sportivo Giovanni Battista MANZARI adiva questo Collegio,perche gli venisse riconosciuto da parte della SSD CALCIO CITTA' di BRINDISI arl in forza di accordo economico sottoscritto con la resistente nella qualità e con le funzioni specifiche di direttore sportivo della società per la stagione sportiva 2012/13,11 pagamento in proprio favore dell'importo previsto nel predetto accordo economico. II ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. II ricorrente ha dichiarato di essere stato ingaggiato e di aver svolto le funzioni di direttore sportivo. Orbene tale qualifica professionale rende estraneo il ricorrente alla competenza di questo Collegio,prevista esclusivamente per gli allenatore,che svolgano effettivamente tale funzione ed attività attraverso la direzione tecnica della squadra,e le Società affiliate,in caso di controversie economiche tra detti soggetti giuridici. Ne consegue che l'inserimento in organico del MANZARI nella qualità e nelle funzioni di direttore sportivo sottrae lo stesso alla competenza esercitata da questo Collegio Arbitrale. PQM Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor Giovanni Battista MANZARI contro la A.S.D. CALCIO CITTA' di BRINDISI arl. La presente delibera e inappellabile.
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