F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Gianfranco FORNACIARI / A.S.D. LARIANO VELLETRI (18/34) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Gianfranco FORNACIARI / A.S.D. LARIANO VELLETRI (18/34) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Mauro DALL'AGLIO L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli del S.T.F., Gianfranco Fornaciari, ha prestato la propria opera di allenatore della prima squadra per la A.S.D. Lariano Velletri, partecipante al campionato di Eccellenza per la stagione 2012/2013. Con ricorso prodotto in data 23 luglio 2013 l'allenatore lamenta la mancata corresponsione di € 6.750,00. Con scrittura privata redatta in data 22.09.2012, regolarmente depositata, ha pattuito un compenso annuo di € 7.500,00 da pagarsi in dieci rate mensili a decorrere dal 10.09.2012 al 10.06.2013. Lo stesso dichiara di aver percepito la somma di € 750,00. L'allenatore dichiara di essere stato esonerato in data 23.10.2012. La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore Sig. Gianfranco Fornaciari la A.S.D. Lariano Velletri nulla ha ritenuto di contro dedurre; prende atto che la richiesta dell'istante e pienamente legittima. PQM Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Lariano Velletri di corrispondere il residuo di quanto pattuito nel contralto regolarmente depositato. Fa obbligo al A.S.D. Lariano Velletri di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 6.750,00 a titolo di compenso residuo della stagione sportiva 2012/2013. Sull'importo di € 6.750,00 vengono equitativamente calcolati € 100,00 per interessi. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 6.850,00. Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla e dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it