F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Vincenzo D’IGNOTI / C.C.D. BELPASSO (19/34) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Vincenzo D'IGNOTI / C.C.D. BELPASSO (19/34) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI L'allenatore di base Vincenzo D'Ignoti, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 19.07.2013 avverso il C.C.D. Belpasso (CT), partecipante al Campionato Promozione della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il residuo pagamento di € 2.400,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica di aver ricevuto acconti per un importo di € 3.450,00. Il Comitato Regionale della Sicilia della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto e stato depositato in data 23 agosto 2012 e reca la durata dal 30.09.2012 a! 31.05.2013. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in nove rate mensili eguali pari ad € 650,00; il compenso globale annuo era previsto per un importo complessivo di € 5.850,00. Il Club Calcio Belpasso, ritualmente invitato dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Vincenzo D'Ignoti il C.C.D. Belpasso nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante a pienamente legittima. PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore D'Ignoti contro il C.C.D.Belpasso, accoglie integralmente la stessa. Fa obbligo al C.C.D. Belpasso di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 2.400,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2012/2013. Sull'importo di € 2.400,00 vengono equitativamente calcolati € 60,00 per accessori. Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla e dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 2.460,00. Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data di effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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