F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA :all.Giuseppe PASSARIELLO / UG MANDURIA (21/34) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA :all.Giuseppe PASSARIELLO / UG MANDURIA (21/34) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Mariano SILVELLO Con ricorso del 18.07.13 l'allenatore di Base Passariello Giuseppe, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della U.G. Manduria Sport, il pagamento della somma complessiva di € 4.900,00 quale residuo del premio di tesseramento come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti per la stagione calcistica 2012/13 e da corrispondersi in distinte otto rate dal mese di Settembre 2013 nonché l'ulteriore somma di € 2.668,54 a titolo di rimborso spese per indennità chilometrica come previsto sempre nel citato accordo. Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda precisando che era stato destinatario di due licenziamenti nel Corso del campionato e che, successivamente ad entrambi, come del resto ha dimostrato in via istruttoria, aveva attivato la procedura di autotutela come prevista per gli allenatori mentre la Società convenuta, seppur formalmente invitata a replicare all'avverso ricorso dalla Segreteria del Collegio, nulla controdeduceva, mentre altresì perveniva in atti da parte del competente C.R.,sollecitato a tal fine sempre dalla Segreteria del Collegio,copia dell'accordo economico. La domanda appare meritevole di accoglimento. Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa relativa tanto al saldo del premio di tesseramento per IF 4.900,00 che degli ulteriori € 2.668,54 per indennità chilometrica maturata nell'effettivo periodo di servizio, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha controdedotto alla domanda dell'istante. Nulla e dovuto però per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge. PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'Allenatore Giuseppe Passariello e la U.G. Manduria Sport, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per le causali di cui in narrativa della somma complessiva di € 7.568,00 oltre interessi nella misura dell' 1,00 % annuo a far data dalla domanda. La presente decisione a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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