F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA:all. Antonio CRIVELLARO / ACD TRISSINO VALDAGNO (23/34) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA:all. Antonio CRIVELLARO / ACD TRISSINO VALDAGNO (23/34) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI L'allenatore di base Antonio Crivellaro,regolarmente iscritto nei ruoli della F.I.G.C. assunto in qualità di allenatore in seconda della I^ squadra della società asd Trissino V. categoria serie D per la stagione 2012/2013,adiva questo Collegio affinché obbligasse la società in oggetto al pagamento del saldo del premio di tesseramento quantificato in euro 7500,00 stipulato in data 09/08/2012 non depositato,perche non dovuto essendo allenatore in seconda. Nella fattispecie l'allenatore dichiara di aver ricevuto euro 4500,00 come compenso e che in data 06/03/2013 il segretario sig.Schievo Andrea del Trissino Valdagno comunicava allo stesso che per motivi societari la stessa non poteva più onorare il restante dell'accordo economico mancante quantifiicato in euro 3000,00. Chiede inoltre gli interessi legali equitativamente calcolati. In data 26/07/2013 la Segreteria del Collegio Arbitrale invitava acd Trissino Valdagno a fornire le proprie controdeduzioni alle richieste dell'allenatore ed allo stesso le proprie qualora ce ne fossero . Nulla e pervenuto in merito alle richieste della Segreteria: 11 Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti e considerando che la società nulla ha contro dedotto ritiene il ricorso meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Crivellaro Antonio ed obbliga la società Acd Trissino Valdagno a corrispondere all'allenatore Crivellaro la somma di euro 3000,00 più euro 6,00 come interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 3006,00 oltre gli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera e definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS
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