F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA:all.Rolando MEGNA / A.S.D. SERRESE (26/34) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Guglielmo SCARLATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014
VERTENZA:all.Rolando MEGNA / A.S.D. SERRESE
(26/34)
ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Guglielmo SCARLATO
Con ricorso datato 30/07/2013 l'allenatore dilettante MEGNA Rolando iscritto nei ruoli del settore tecnico della F.I.G.C. assunto in qualità di allenatore della I^ squadra della società asd Serrese
partecipante al campionato di I^ Cat. Calabria adiva questo Collegio Arbitrale affinché obbligasse la società in oggetto al rispetto degli accordi economici stipulati con scrittura con il legale
rappresentante della società che si impegnava a corrispondere un premio di tesseramento di euro 8000,00 per la stagione 2012/2013 ed euro 500,00 a saldo della stagione 2011/2012.
Ad oggi dichiara di aver ricevuto la comma di euro 4750,00.
Premesso cio ad oggi con il presente reclamo lo scrivente lamenta il mancato pagamento del saldo del premio di tesseramento quantificato in euro 3925,00 più gli interessi maturati.
Con raccomandata datata 1/08/2013 il Segretario del Collegio Arbitrale chiedeva alla società in oggetto le proprie controdeduzioni alle richieste del Megna ed allo stesso qualora ce ne fossero da parte della società entro otto giorni dal ricevimento.
In data 08/08/2013 la società asd Serrese rispondeva alle richieste dell'allenatore Megna dichiarando:
1)che il Megna era stato regolarmente retribuito sia per la stagione 2011/2012 e sia per la stagione 2012/2013 in base agli accordi tra le parti, accordi non presentati al Collegio;
2)L'importo richiesto dal sig.M egna(8000,00) supera il limite della categoria(5000,00) e che la società non avrebbe mai potuto assolvere tale onere;
3)lo scrivente nel nome del legale rappresentante della società non ha mai sottoscritto nessun
accordo privato ne per la stagione 2011/2012 ne per la stagione 2012/2013 anche perche non vi e nessun obbligo per le società di I^-II^-III^ categoria di avvalersi di un tecnico e sottoscrivere un accordo economico;
4) Lo stampato del contratto presentato non e conforme al modello dell'accordo tipo tra allenatori dilettanti e società.
PQM
Il Collegio decide di rigettare il ricorso,perche il ricorrente non ha fornito la necessaria prova del rapporto contrattuale e non v'e deposito rituale dell'accordo tra le parti.
La presente delibera e inappellabile.
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