F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA:all. Gianluigi STAFFA / ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 (29/34) ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014
VERTENZA:all. Gianluigi STAFFA / ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920
(29/34)
ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Mariano SILVELLO
L' allenatore dilettante Gian Luigi Staffa adiva una prima volta con ricorso datato 30 luglio 2013 il Collegio Arbitrale LND , lamentando l’inadempimento di un accordo economico stipulato con la società ASD Civitavecchia Calcio 1920 . In base all' accordo in parola,1' allenatore avrebbe
dovuto ricevere come premio di tesseramento annuale 1' importo di euro 15000 , da spalmare in 7 rate di euro 2500 ciascuna . Esse avrebbero dovuto essere erogate ogni mese a partire da dicembre 2012 fino a giugno 2013. Ciò come corrispettivo per 1' esercizio della funzione di allenatore della prima squadra, partecipante al campionato di serie D nella stagione sportiva 2012-2013. L'allenatore precisava di essere stato esonerato con comunicazione verbale datata 2-1-2013 e allegava al primo dei due ricorsi succedutisi nel tempo una propria lettera asseritamente datata 2-1-2013 e
inviata con racc. AR, ma senza prove specifiche in tal senso, con cui affermava di restare a
disposizione della società sino al termine della stagione. II primo ricorso era, però , privo di
sottoscrizione . Ciò ne decretava la improcedibilità. Il tecnico reiterava il ricorso , in data 13-12-
2013 , lasciandone inalterato il contenuto. L' accordo economico recava la data del 24-11-2012, ma risultava depositato il 29-1-2013. La società' , dopo la reiterazione del ricorso, contro deduceva
sostenendo di avere subito una modifica degli assetti societari una prima volta nel dicembre 2012 ed una seconda nel luglio 2013. La nuova gestione aveva acquisito tutti gli accordi depositati per
verificare la compatibilità delle firme con la effettiva titolarità del potere esercitato con la
sottoscrizione. Ne conseguiva una trasmissione degli atti ritenuti a firma apocrifa alla Procura
Federale. Quanto al caso specifico , la società si doleva della mancata recezione della Racc. AR
contenente il ricorso dell' allenatore. Lamentava , inoltre, la tardività del deposito dell' accordo
economico , che non sarebbe stato depositato entro i 20 giorni dalla sua sottoscrizione , ma oltre due mesi dopo. Sottolineava che al momento del deposito il sig. Scollo Francesco, che aveva firmato l'accordo per conto della società , non aveva più' alcun ruolo nell' assetto societario. L' allenatore controreplicava , producendo prova della compiuta giacenza delle proprie raccomandate inviate alla ASD Civitavecchia e mai ritirate. Le raccomandate in oggetto avrebbero contenuto il ricorso in
esame regolarmente firmato. Sottolineava , inoltre, che il sig. Francesco Scollo era regolarmente preposto alle sottoscrizioni al momento della firma dell' accordo, accordo che, oltre tutto , recava il timbro della società'. Nessuna ulteriore replica e' pervenuta dalla società. Va, inoltre,
sottolineato come entrambi i soggetti delta controversia abbiano indicato un arbitro di parte e come si siano dichiarati disponibili a rendere ulteriori chiarimenti, con la società che ha chiesto di
partecipare al "dibattimento" con un proprio legale di fiducia. Alla luce delle premesse sviluppate , deve accogliersi parzialmente il ricorso del tecnico. Il ricorso del tecnico, infatti, risulta trasmesso alla società attraverso raccomandate il cui effetto formale deve dirsi raggiunto in base alla compiuta giacenza. L' accordo economico di cui si asserisce 1' inadempimento e' sussistente e depositato. La società non disconosce 1' esonero verbale , ne smentisce la dichiarazione scritta del tecnico con cui questi si mette a disposizione delta compagine. Il deposito dell' accordo oltre i 20 giorni dalla sua sottoscrizione non ne inficia il valore , posto che il cambio negli assetti societari a avvenuto
comunque dopo la data apposta in calce alla scrittura depositata scrittura che reca , tra 1' altro il timbro della società stessa. Insomma, la società si duole di un profilo formate ma non arriva a
sostenere che 1' accordo non vi sia mai stato e che il documento prodotto e depositato sia solo il
frutto di un espediente escogitato da Staffa e condiviso da Francesco Scollo per dare all' allenatore una base su cui fondare una pretesa creditoria del tutto insussistente. Tuttavia, il profilo formale da cui si vorrebbe desumere 1' assoluta inefficacia dell' accordo economico in oggetto non basta per determinare le conseguenze paventate dalla società. Il ritardo nel deposito rispetto ai venti giorni rivendicati dalla società non comporta come effetto la totale inefficacia dell' accordo . Ciò neppure nell' eventualità , qui sottolineata, di un cambio di assetto societario, che abbia tolto legittimazione alla firma a colui che ha sottoscritto 1' accordo prima del suo deposito , ma dopo la sottoscrizione per conto della compagine. D' altra parte, poiché la società non ritiene apocrifa la firma in questione , non si rende necessario sospendere ogni giudizio in attesa dell' esito di una eventuale indagine delta Procura Federale. Inoltre, la società non afferma alcunché in ordine a teoriche inadempienze dell' allenatore, ne afferma che vi siano stati pagamenti dell' intero o di qualche rata.
Ne consegue 1' accoglimento parziale del ricorso del tecnico , a cui vanno riconosciuti euro 10000, come premio di tesseramento,corrispondente al massimale previsto per la stagione e per la
categoria, oltre ad euro 200, come oneri accessori equitativamente calcolati, per un totale di euro 10200. Non avendo formulato una richiesta specifica che individui la somma da liquidare a titolo di rimborso delle spese di trasporto e non avendo a fortiori documentato alcunché in proposito,si
rigetta questa parte delta domanda del tecnico.
PQM
Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso del tecnico, si obbliga la società a corrispondergli la somma di euro 10200.
Stante il superamento del limite economico di categoria,si rimettono gli atti di questa vertenza alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto di termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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