F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA : all. Giuseppe ROMANO / A.S.D. LICATA 1931 (30/34) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014
VERTENZA : all. Giuseppe ROMANO / A.S.D. LICATA 1931
(30/34)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO
L'allenatore di Base Giuseppe Romano tramite il suo legale, in data 01/08/2013 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento dalla società A.S.D. Licata 1931 della cifra a lui dovuta stabilita sul contralto stipulato con la medesima in data 18/10/2012 e depositato il
25/10/2012.
In tale accordo la Società nell'assumere il sig. Romano quale allenatore responsabile della prima squadra partecipante al campionato di Interregionale della LND, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento pari a euro 13.000,00 (tredicimila/00) ripartito in sei ratei di euro 2.166,66 (duemilacentosessantasei/66) da pagarsi mensilmente dal 30/11/2012 al 30/04/2013.
Di tale importo, il tecnico dichiara di non aver percepito euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00). In data 11 dicembre 2013 la Segreteria del Collegio Arbitrale, invitava la A.S.D. Licata 1931 a fornire copia dell'effettuato invio delle controdeduzioni all'allenatore sig. Romano senza ricevere risposta in merito, in quanto la raccomandata inviata non e stata ritirata.
Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 11/03/2014 inviata dal Collegio Arbitrale, trasmette copia del contralto regolarmente depositato in data 25/10/2012.
Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti, considerando altresì che la Società non ha dimostrato, come richiesto, l'invio della propria opposizione nei termini stabiliti dalla procedura alla controparte, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.
Infatti la richiesta può essere parzialmente accolta in quanto le parti nell'accordo hanno superato il massimale consentito per la categoria in questione che e di euro 10.000,00 (diecimila/00)
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Licata 1931 a
corrispondere all'allenatore Giuseppe Romano, la somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a saldo del premio tesseramento, pin euro 70,00 (settanta/00) per interessi equitativamente calcolati per un totale complessivo di euro 3.570,00 (tremilacinquecentosettanta/00), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Il Collegio decide di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per avere le parti in causa stabilito nell'accordo tipo un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalle norme federali. Nulla e dovuto per l'invocata rivalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma
15 del CGS.
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