F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all.Salvatore BRUCCULERI / A.S.D. RIBERA 1954 (36/34) ARBITRI: Mariano SILVELLO e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all.Salvatore BRUCCULERI / A.S.D. RIBERA 1954 (36/34) ARBITRI: Mariano SILVELLO e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 13 agosto 2013, l'allenatore dilettante sig. Salvatore Brucculeri ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra dell'ASD Ribera 1954, compagine militante al campionato di serie D per la stagione sportiva 2012/2013. Il ricorrente precisava che con regolare scrittura privata, datata il 12/10/2012,sottoscritta dalle parti e regolarmente depositata presso il Comitato di competenza, la società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di euro 7.500,00 suddiviso in 9 rate uguali da 833,33 euro cadauna. Premesso quanto sopra, lo scrivente lamenta il mancato pagamento di tutte le rate concordate, e chiede a codesto Collegio Arbitrale di far obbligo alla società ASD Ribera 1954 al risarcimento della somma di euro 7.500,00 oltre agli interessi di mora e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Con raccomandata del 11 dicembre 2013 il Segretario del Collegio invitava la società a fornire le proprie controdeduzioni. Presa visione degli atti pervenuti e in considerazione che la società nulla ha controdedotto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Salvatore Brucculeri e fa obbligo alla società ASD Ribera 1954, al pagamento della somma di euro 7.500,00 quale premio di tesseramento mancante oltre ad euro 80,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un totale complessivo di euro 7.580,00. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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