F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 23 Maggio 2014 (297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI, LUCA MASTROIANNI, VINCENZO BERARDINO ANGELONI, FRANCESCO PAOLO DI MARTINO, RENATO ANGELONI, ALBERTO GIANNI, GIULIO PINCHI – (Fallimento Società Pescina Valle Del Giovenco Srl) – (nota n. 5386/138pf1213/AM/ma del 27.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 23 Maggio 2014
(297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI, LUCA MASTROIANNI, VINCENZO BERARDINO ANGELONI, FRANCESCO PAOLO DI MARTINO, RENATO ANGELONI, ALBERTO GIANNI, GIULIO PINCHI - (Fallimento Società Pescina Valle Del Giovenco Srl) - (nota n. 5386/138pf1213/AM/ma del 27.3.2014).
Il deferimento
Con provvedimento del 27 marzo 2014, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Sig.ri:
a) Sabatino Stornelli, Presidente del Consiglio d’amministrazione dal 31 luglio 2009 al 3 marzo 2010 e amministratore di fatto fino alla fine della stagione sportiva 2009/10 della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl, per le seguenti violazioni:
- art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per aver causato, in qualità di Presidente del C.d.A., la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento del Pescina Valle Del Giovenco Srl
- art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, per aver sottoscritto, per conto della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl, contratti di sponsorizzazione qualificati dall’autorità giudiziaria come operazioni illecite in quanto oggettivamente inesistenti, con Società sotto il proprio controllo diretto e indiretto, onorati dagli sponsor con fondi reperiti illecitamente, garantendo alla Società calcistica disponibilità finanziarie con modalità illecite e alterando in tal modo la regolarità del campionato 2009/10;
- art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con il Sig. Luca Mastroianni, il Sig. Francesco Paolo Di Martino, il Sig. Vincenzo Berardino Angeloni, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati, tra i quali, in primo luogo, il finanziamento illecito della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl attraverso la stipula di molteplici contratti di sponsorizzazione qualificati dalla autorità giudiziaria come operazioni oggettivamente inesistenti, le cui risorse provenivano dalla appropriazione di ingenti somme di denaro illecitamente acquisite;
b) Luca Mastroianni, Presidente del C.d.A. dal 2 agosto 2008 al 31 luglio 2009, nonché amministratore delegato dal 2 agosto 2008 al 29 luglio 2010, data di scioglimento e messa in liquidazione della Società, della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl, nonché socio di riferimento della Società calcistica tramite il socio unico Valle Del Giovenco Srl di cui ha detenuto il 98% del capitale sociale dal 14 luglio 2009, per le seguenti violazioni:
- art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC per aver causato, in qualità di Presidente del C.d.A. e di amministratore delegato, la mala gestio che ha determinato il dissesto economico patrimoniale e il conseguente fallimento della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl;
- art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per la condotta relativa all’approvazione il 30 marzo 2010 del bilancio semestrale al 31 dicembre 2009, nella quale era presente la contabilizzazione di contratti di sponsorizzazione per euro 525.000 in violazione del principio di competenza economica, e, quindi, la conseguente sovrastima di ricavi per pari importo, in assenza della quale la Società sarebbe rientrata nella fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile;
- art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, per aver sottoscritto, per la Società Pescina Valle Del Giovenco Srl, n. 5 contratti di sponsorizzazione qualificati dall’autorità giudiziaria come operazioni illecite in quanto oggettivamente inesistenti, onorati dalle Società sponsor con i proventi illecitamente reperiti e che hanno consentito alla Società calcistica di reperire le risorse finanziarie necessarie per disputare il campionato 2009/10, garantendo alla Società calcistica disponibilità finanziarie con modalità illecite e alterando in tal modo la regolarità del campionato 2009/10;
- art. 9, comma 1 e 2, del CGS per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con il Sig. Sabatino Stornelli, il Sig. Francesco Paolo Di Martino e il Sig. Vincenzo Berardino Angeloni, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati, tra i quali, in primo luogo, il finanziamento illecito della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl attraverso la stipula di molteplici contratti di sponsorizzazione qualificati dalla autorità giudiziaria come operazioni oggettivamente inesistenti, le cui risorse provenivano dalla appropriazione di ingenti somme di denaro illecitamente acquisite;
c) Vincenzo Berardino Angeloni, membro dell’organo direttivo sino al 10 luglio 2008 e successivamente amministratore di fatto fino al gennaio 2010 della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl, per le seguenti violazioni:
- art. 1, comma 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS in relazione all’art. 21, comma 1 e 2 delle NOIF e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per aver esercitato, anche dopo la cessione delle proprie partecipazione di minoranza nel capitale sociale del Pescina Valle Del Giovenco Srl e del socio unico Valle Del Giovenco Srl, avvenute nel luglio 2008, un’influenza sostanziale nella gestione della Società calcistica anche nelle stagioni sportive 2008/09 e 2009/10, contribuendo in tal modo a determinare il fallimento del Pescina Valle Del Giovenco Srl;
- art. 1, comma 1, del CGS ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, per aver finanziato con modalità illecite la Società Pescina Valle Del Giovenco Srl attraverso n. 2 contratti di sponsorizzazione, qualificati dall’autorità giudiziaria come operazioni illecite in quanto oggettivamente inesistenti, onorati dalla Società sponsor con i proventi illecitamente reperiti e che hanno consentito alla Società calcistica di reperire le risorse finanziarie necessarie per disputare il campionato 2009/10, garantendo alla Società calcistica disponibilità finanziarie con modalità illecite e alterando in tal modo la regolarità del campionato 2009/10;
- art. 9, comma 1 e 2, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, per aver ideato, costituito e partecipato, in concorso con il Sig. Sabatino Stornelli, il Sig. Luca Mastroianni e il Sig. Francesco Paolo Di Martino, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati, tra i quali, in primo luogo, il finanziamento illecito della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl attraverso la stipula di molteplici contratti di sponsorizzazione qualificati dalla autorità giudiziaria come operazioni oggettivamente inesistenti, le cui risorse provenivano dalla appropriazione di ingenti somme di denaro illecitamente acquisite;
d) Francesco Paolo Di Martino, Presidente del consiglio d’amministrazione del Pescina Valle Del Giovenco Srl dal 3 marzo 2010 al 29 luglio 2010, quando la Società è stata sciolta e posta in liquidazione, per le seguenti violazioni:
- art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC per aver causato in qualità di Presidente del C.d.A. la mala gestio che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento del Pescina Valle Del Giovenco Srl;
- art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, per la condotta relativa all’approvazione del bilancio semestrale al 31 dicembre 2009, nella quale era presente la contabilizzazione di contratti di sponsorizzazione per euro 525.000 in violazione del principio di competenza economica, e, quindi, la conseguente sovrastima di ricavi per pari importo, in assenza della quale la Società sarebbe rientrata nella fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile;
- art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, per aver sottoscritto il 1° aprile 2010 per conto della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl un contratto di sponsorizzazione di euro 550.00,00, oltre l’IVA di competenza, qualificato dall’autorità giudiziaria come operazione illecita in quanto oggettivamente inesistente, onorato dalla Società sponsor con i proventi illecitamente reperiti e che ha consentito alla Società sponsorizzata di reperire le risorse finanziarie necessarie per disputare il campionato 2009/10, in tal modo alterandone la regolarità; per aver finanziato, attraverso numerose Società, il Pescina Valle Del Giovenco Srl mediante molteplici contratti di sponsorizzazione qualificati dall’autorità giudiziaria come operazioni illecite in quanto oggettivamente inesistenti, attingendo ai fondi illecitamente reperiti e in tal modo alterando la regolarità del campionato 2009/10;
- art. 9, comma 1 e 2, del CGS per aver partecipato, in concorso con il Sig. Sabatino Stornelli, il Sig. Luca Mastroianni, il Sig. Vincenzo Berardino Angeloni e il Sig. Renato Angeloni, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati, tra i quali, in primo luogo, il finanziamento illecito della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl attraverso la stipula di molteplici contratti di sponsorizzazione qualificati dalla autorità giudiziaria come operazioni oggettivamente inesistenti, le cui risorse provenivano dalla appropriazione di ingenti somme di denaro illecitamente acquisite;
e) Renato Angeloni, consigliere d’amministrazione dal 14 luglio 2009 al 29 luglio 2010 e, successivamente, liquidatore fino alla data del fallimento della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl, nonché socio di minoranza dal 14 luglio 2009 al 18 novembre 2010, data di scioglimento e messa in liquidazione, e amministratore unico dal 30 aprile 2010 al 18 novembre 2010 della Società Valle Del Giovenco Srl, socio unico della Società calcistica Pescina Valle Del Giovenco Srl, per le seguenti violazioni:
- art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC per aver contribuito in qualità di consigliere di amministrazione, nonché in qualità di amministratore unico del socio unico della Società calcistica, alla mala gestio degli amministratori e dell’amministratore di fatto Sig. Vincenzo Bernardino Angeloni, che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale e il conseguente fallimento del Pescina Valle Del Giovenco Srl;
- art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell’art. 8, comma 1 e 2, del CGS, per la condotta relativa all’approvazione del bilancio semestrale al 31 dicembre 2009, nella quale era presente la contabilizzazione di contratti di sponsorizzazione per euro 525.000 in violazione del principio di competenza economica, e, quindi, la conseguente sovrastima di ricavi per pari importo, in assenza della quale la Società sarebbe rientrata nella fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile;
- art. 9, comma 1 e 2, del CGS per partecipato, in concorso con il Sig. Sabatino Stornelli, il Sig. Luca Mastroianni, il Sig. Francesco Paolo Di Martino e il Sig. Vincenzo Berardino Angeloni, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati, tra i quali, in primo luogo, il finanziamento illecito della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl attraverso la stipula di molteplici contratti di sponsorizzazione qualificati dalla autorità giudiziaria come operazioni oggettivamente inesistenti, le cui risorse provenivano dalla appropriazione di ingenti somme di denaro illecitamente acquisite;
f) Alberto Gianni, amministratore unico dall’8 luglio 2008 al 30 aprile 2010 della Società Valle Del Giovenco Srl, a sua volta socio unico della Società calcistica Pescina Valle Del Giovenco Srl dal 12 settembre 2008 al 24 febbraio 2012, data del fallimento della Società calcistica, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS, anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso gli interventi necessari sul capitale sociale e i doveri di controllo della corretta gestione della Società da parte degli amministratori della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl, avendo anzi avallato e consentito i comportamenti degli amministratori che hanno portato al dissesto ed al conseguente fallimento della Società;
g) Giulio Pinchi, consigliere d’amministrazione dal 21 ottobre 2008 al 3 marzo 2010 della Società Pescina Valle Del Giovenco Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, per aver contribuito alla mala gestio e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; nonché per non aver espresso dissenso sulla cattiva gestione della Società nel periodo nei quali ha ricoperto il ruolo di amministratore privo di deleghe.
A sostegno del deferimento la Procura federale ha prodotto – oltre alle risultanze delle ispezioni della Covisoc - anche copiosa documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ed acquisita nel corso delle indagini in corso a carico di taluni dei deferiti.
La difesa dei deferiti Stornelli e Pinchi
I soli Stornelli e Pinchi hanno fatto pervenire memoria difensiva chiedendo, rispettivamente:
- il primo: (i) il differimento del dibattimento in attesa della conclusione del giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di Napoli; (ii) il proscioglimento nel merito per insussistenza di responsabilità, ovvero (iii) in subordine, l’irrogazione di una sanzione ridotta in ragione della natura oggettiva e non colpevole delle responsabilità ascritte;
- il secondo: (i) il proscioglimento nel merito per estraneità rispetto ai fatti allo stesso addebitati.
Il dibattimento
1.- In apertura della odierna riunione, i deferiti Alberto Gianni e Giulio Pinchi hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS In accoglimento di tale istanza la Commissione ha adottato la seguente separata ordinanza.
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Alberto Gianni e Giulio Pinchi hanno depositato istanza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 CGS (pena base per Alberto Gianni sanzioni dell’inibizione di mesi 3 (tre), oltre all’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuite ai sensi dell’art. 23 CGS a inibizione di mesi 2 (due) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per Giulio Pinchi sanzioni dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), oltre all’ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuite ai sensi dell’art. 23 CGS a inibizione di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.
2.- Conclusa la separata fase dei patteggiamenti, la Procura federale – rappresentata dalla Dott.ssa Serenella Rossano e dal Prof. Giuseppe Catalano - ha illustrato le ragioni a sostegno del deferimento, e ha quindi concluso richiedendo la irrogazione, a carico di tutti i deferiti, della sanzione della inibizione per anni 5, con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC. Il difensore del deferito Stornelli ha insistito per la sospensione del procedimento in attesa della conclusione del processo penale, e, in via principale, per il proscioglimento del proprio assistito.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato.
1.- Gli illeciti contestati – invero numerosi e di particolare gravità – trovano piena conferma in inoppugnabili risultanze documentali, peraltro non oggetto di contraria prova, o anche solo di opposta deduzione da parte dei deferiti.
2.- La vicenda e i fatti più gravi attengono, invero, a quanto disvelato – dalla ampia indagine penale svolta - in ordine alla simulazione assoluta degli ingenti contratti di sponsorizzazione di cui il Pescina Valle del Giovenco Srl (“Pescina”) ha (apparentemente) beneficiato in quegli anni. Le indagini compiute hanno, infatti, consentito di verificare - in primo luogo - la evidente e ingiustificata eccessività dei corrispettivi di sponsorizzazione, in rapporto non solo al mercato corrente nel campionato di appartenenza, ma anche alla modesta entità dimensionale delle aziende-sponsor.
A integrazione di tale verifica – invero già di per sé conclusiva in ordine alla simulazione (quantomeno parziale) delle relative operazioni - è emersa, poi, la assenza di ogni significativa controprestazione sinallagmatica da parte del Pescina: per un verso, la clausola di esclusiva – contraddittoriamente concessa a tutte le aziende-sponsor – risulta, infatti, sistematicamente e radicalmente violata dalla contestuale accensione di molteplici sponsorizzazioni con ditte operanti negli stessi mercati, dall’altro, e in via assorbente, nessuna delle prestazioni tipicamente rese dalle Società sponsorizzate (messa a disposizione di spazi pubblicitari, apposizione dei marchi degli sponsor sugli indumenti di gioco e su ogni altro strumento dell’attività munito di una qualsivoglia “visibilità”, etc. etc. ) risulta effettivamente intervenuta. Si trattò, insomma - come accertato, in sede di indagini, dalla autorità giudiziaria – di operazioni assolutamente inesistenti ideate - con tutta evidenza – per conferire apparente regolarità, e, dunque, indebito supporto a ingenti flussi di liquidità. Non è dato sapere, allo stato - e il relativo compito resta assegnato alla Giustizia ordinaria - a quale fine personale sia stato ideato e portato a compimento questo disegno. Né è noto, allo stato, con quali specifici “accorgimenti” contabili i corrispettivi delle inesistenti sponsorizzazioni siano stati ritrasferiti dal Pescina ai suoi effettivi destinatari. È certo, tuttavia, che questo ingente flusso di denaro - coperto da operazioni affatto simulate, e agevolato, nel suo percorso di “uscita” dal Pescina, da una gestione e amministrazione societarie che, più che gravemente irregolari, devono qualificarsi come sostanzialmente inesistenti – integra, comunque, e in ogni caso, una fattispecie illecita di assoluta gravità. Senza contare, poi, che già il solo afflusso nelle casse societarie di risorse patrimoniali eccessive e ingiustificate di per sé considerato (e senza tener conto, cioè, della successiva “riuscita”), sembra costituire, comunque, un’autonoma condotta indebita, sotto il profilo della turbativa della regolarità e dell’equilibrio “economici” del relativo campionato. Alla stregua delle osservazioni che precedono, risulta inconferente e sostanzialmente infondata la difesa dello Stornelli che, invero, si concentra, nella sostanza, sulla assoluta regolarità, a suo avviso, della aggiudicazione, da parte della Società rappresentata dallo Stornelli, di un importante appalto in favore di un’azienda poi divenuta sponsor del Pescina, di cui Stornelli era, all’epoca, Presidente. Anche a ritenere fondato l’assunto difensivo del deferito, in ordine alla infondatezza della specifica “causa” illecita dei contratti a esso contestata, ciò, infatti, non scalfisce, comunque, la assoluta e grave irregolarità di queste ingenti operazioni di sponsorizzazione del tutto simulate, e degli indebiti flussi che ne sono, in ogni caso, conseguiti
3.- Altrettanto gravi sono risultati, poi, i fatti - direttamente accertati dalla Cosivoc nel corso delle molte ispezioni successivamente condotte - che hanno connotato, per lungo periodo (2009/2010), la gestione societaria. Da tali fatti – da considerare anche unitariamente – emerge, infatti, il quadro di una amministrazione e di una gestione condotte in modo assolutamente irregolare, in spregio a ogni regola societaria, contabile e fiscale, e connotate da impegni economici e spese non proporzionate agli effettivi ricavi, che hanno, poi, condotto al dissesto finale. Sono emersi, in particolare: (i) rilevanti perdite di esercizio indebitamente “coperte” attraverso una sistematica sovrastima dei ricavi e da altri artifizi contabili; (ii) la contemporanea adozione di una politica di spesa e di investimento dissennata, tale da rendere inevitabile la definitiva decozione (iii) la sussistenza, per lungo periodo, di una situazione di patrimonio netto negativo che avrebbe imposto la immediata messa in liquidazione della Società; (iv) una lunga serie di inadempienze di natura civilistica e fiscale costituenti, al tempo stesso, la conseguenza e la “copertura” delle richiamate irregolarità sostanziali della gestione.
4.- Alla luce delle superiori considerazioni, deve essere, anzitutto, disattesa - sotto più profili - la richiesta di sospensione/differimento del dibattimento avanzata dalla difesa di Stornelli. A questo riguardo, devesi, anzitutto, tornare a ribadire come - considerata la piena autonomia dell’ordinamento sportivo – non sussista, almeno in via generale, alcun rapporto e conseguente vincolo di pregiudizialità/dipendenza tra procedimento sportivo e processo penale. Fermo quanto precede, e venendo allo specifico esame della fattispecie che ci occupa, devesi, inoltre, osservare come, da un lato, le risultanze del procedimento penale sin qui acquisite in ordine alla comprovata inesistenza delle simulate operazioni di sponsorizzazione sono sufficienti e pienamente idonee a consentire gli autonomi accertamenti e le conseguenti valutazioni di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva (senza che risulti necessario accertare anche quale fosse l’utilizzo finale cui era destinata la provvista derivante dai richiamati contratti simulati), dall’altro, le condotte mantenute dagli amministratori del Pescina, e che ne hanno provocato il fallimento, risultano ampiamente e documentalmente accertate sia attraverso l’indagine penale già espletata, che dalla Covisoc. Il proseguo del procedimento penale in corso, non può, dunque, nemmeno in astratto, incidere in alcun modo su questo procedimento, si che non vi è alcun motivo per procedere alla sua sospensione in attesa della conclusione del processo penale.
5.- Per quanto concerne, poi, l’accertamento e la graduazione delle responsabilità facenti carico ai singoli deferiti in funzione dei ruoli ricoperti e delle attività svolte, devesi osservare come – se pur con diversa intensità – tutti gli incolpati risultano responsabili dei comportamenti, di assoluta gravità, a essi rispettivamente ascritti, e, dunque, di aver direttamente partecipato - per un tempo significativo, e con ruolo decisivo - al complesso delle attività gravemente illecite poste in essere dal Pescina, e/o che, attorno a quest’ultima, hanno “ruotato”.
Emerge, infatti, dagli atti, e non è contestato, che:
- Sabatino Stornelli è stato Presidente del CdA dal 31.07.2009 al 03.03.2010, e ha continuato ad esercitare un forte controllo sulla Società anche dopo la sua formale cessazione dalla sua carica; egli ha anche procurato e direttamente sottoscritto numerosi contratti di simulata sponsorizzazione
- Luca Mastroianni è stato Presidente del CdA dal 02.08.2008 al 31.07.2009, e amministratore delegato dal 02.08.2008 al 29.07.2010, oltre che socio di assoluta maggioranza (98%) della Società Valle del Giovenco Srl, socio unico del Pescina; egli ha anche direttamente sottoscritto, sia in rappresentanza delle aziende sponsor, che, in talune occasioni in rappresentanza del Pescina, numerosi contratti di simulata sponsorizzazione.
- Vincenzo Bernardino Angeloni è stato proprietario del 20% delle quote sia della Società Valle del Giovenco Srl (dal novembre 2006 al luglio 2008), che del Pescina (dal luglio 2006 al luglio 2008), nonché, “amministratore di fatto” del Pescina nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010; egli risulta anche essere l’effettivo proprietario delle quote della Società Valle del Giovenco intestate al Mastroianni, e “dominus” di una delle Società che ha stipulato un contratto di simulata sponsorizzazione.
- Francesco Paolo Di Martino è stato Presidente del CdA dal 03.03.2010 al 29.07.2010 (data della liquidazione); egli, inoltre, da un lato, risulta il “dominus” di molte delle aziende sottoscrittrici dei contratti di simulata sponsorizzazione, dall’altro, ha sottoscritto un contratto di simulata sponsorizzazione anche per conto del Pescina.
- Renato Angeloni è stato Consigliere di Amministrazione del Pescina dal 14.07.2009 al 29.07.2010 e, successivamente, liquidatore della medesima dal 18.08. sino alla data del Fallimento, oltre che socio di minoranza della Società Valle del Giovenco Srl dal 14.07.2009 al 18.11.2010, e Amministratore Unico della medesima dal 30.04.2010 al 18.11.2010; risulta, in buona sostanza, che Angeloni assunse il ruolo di prestanome, sia per conto di Stornelli che di Mastroianni. Egli, infine, è stato, dal marzo 2008, socio unico di una delle Società che ha stipulato, nel 2009, due contratti di simulata sponsorizzazione.
6.- Quanto alla misura della sanzione da infliggere agli incolpati, devesi anzitutto osservare come si tratti di condotte pienamente coscienti, volontarie e dolose, si che, nella specie, è da escludere in radice la ricorrenza della necessità – più volte ribadita dalla Corte Federale (ma, nella specie, ultronea) – di accertare se siano ravvisabili, a carico dei deferiti, elementi di effettiva colpevolezza, onde escludere ogni applicazione automatica della norma che sanziona gli amministratori delle Società fallite (art. 21 comma 3 NOIF). Sempre in funzione di graduazione della pena, occorre, poi considerare che - se pur tra loro diversamente graduabili (non risultando, per certo, agevolmente equiparabili i comportamenti di Stornelli e di Mastroianni con quello di Angeloni) – tutte le condotte ascritte agli incolpati - comprese quelle di intensità minore (ma solo in senso relativo) accertate a carico di Angeloni - siano di tale gravità da imporre – in accoglimento della corrispondente richiesta della procura – la irrogazione, a carico di tutti gli incolpati, della sanzione massima prevista dall’ordinamento sportivo: la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC disposta all’art. 19.3 CGS nel caso di infrazione di “particolari gravità”.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi 2 (due) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) a carico del Sig. Alberto Gianni;
- inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico del Sig. Giulio Pinchi.
In integrale accoglimento delle corrispondenti richieste della Procura federale - dichiara i Sig.ri Sabatino Stornelli, Luca Mastroianni, Vincenzo Berardino Angeloni, Francesco Paolo Di Martino e Renato Angeloni responsabili delle violazioni loro contestate, e, per l’effetto, infligge a carico dei medesimi le seguenti sanzioni:
- Sabatino Stornelli: inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- Luca Mastroianni: inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- Vincenzo Berardino Angeloni: inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- Francesco Paolo Di Martino: inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- Renato Angeloni: inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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