COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 55 del 05.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. STIVO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 53 DEL 28/04/2014 CON IL QUALE E’ STATA SANCITA LA RIPETIZIONE DELLA GARA ASD KAOS BOLZANO – S.S. STIVO DEL 25.04.2014 CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A 5 A POICHE LA PALESTRA DELLA SCUOLA ARCHIMEDE DI BOLZANO PER ACCERTATA CAUSA DI FORZA MAGGIORE ERA CHIUSA .
	
                COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:  www. figctaa.it - 
Comunicato Ufficiale – N° 55 del 05.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. STIVO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL  C.U. N. 53 DEL 28/04/2014 CON IL QUALE E' STATA SANCITA LA RIPETIZIONE DELLA GARA ASD  KAOS BOLZANO – S.S. STIVO DEL 25.04.2014 CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A 5 A POICHE LA  PALESTRA DELLA SCUOLA ARCHIMEDE DI BOLZANO PER ACCERTATA CAUSA DI FORZA  MAGGIORE ERA CHIUSA .  
La società S.S. Stivo, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in  oggetto, con il quale il G.S. ha sancito la ripetizione della gara sopra indicata per i motivi contenuti nel  C.U. n. 53 del 29/04/2014. 
La ricorrente chiede la vittoria a tavolino sostenendo che la societa Kaos avrebbe dovuto prima della  partita avere per iscritto la disponibilità della palestra per il giorno 25/04/2014 rivolgendosi o al Comitato  della FIGC o al Comune oppure alla ditta responsabile della sorveglianza.  Il reclamo è infondato. Come si evince dalla comunicazione dell'Ufficio Sport del Comune di Bolzano,  datata 28/04/2014 la “mancata esecuzione della partita di campionato prevista per il 25/04/2014 presso  la palestra della scuola Archimede a Bolzano (…) va imputata a una mancanza della ditta incaricata  della sorveglianza e pulizia.” Le doglianze pertanto della ricorrente non possono trovare accoglimento e  correttamente a parere di questa commissione il Giudice Sportivo ha sancito la ripetizione della gara.   
P.Q.M. La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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