COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 15/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Audace Legnaia avverso l’ammenda di € 300,00 comminata dal G.S. Firenze

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 15/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Audace Legnaia avverso l’ammenda di € 300,00 comminata dal G.S. Firenze Reclama l’U.S.D. Audace Legnaia avverso l’ammenda di € 300,00 comminata dal G.S. Firenze per i seguenti motivi: “Per avere alcuni propri sostenitori offeso e minacciato l’Assistente dell’Arbitro di parte avversa per tutto il 2° tempo. Due di essi riuscivano ad oltrepassare il cancello entrando nel recinto di giuoco inveendo nei confronti dell’Arbitro, a fine gara in campo avverso. Il D.G. cercava di placare gli animi senza riuscirvi e mentre usciva dal terreno di giuoco si vedeva arrivare una bottiglia di acqua piena da mezzo litro scagliata da uno dei sostenitori che era riuscito ad entrare nel recinto di giuoco senza colpirlo. Successivamente lo stesso soggetto cercava minacciosamente lo stesso D.G. tenendo atteggiamento minaccioso, veniva tuttavia fermato da altra persona non identificata prima che entrasse in contatto con l’Arbitro.Dovevano intervenire le Forze dell’Ordine per tranquillizzare la situazione e permettere all’Arbitro di lasciare l’impianto senza ulteriori problemi”.La società impugna il provvedimento sopraindicato rilevando che la responsabilità per quanto avvenuto è da rinvenirsi nel comportamento dell’Assistente dell’Arbitro di parte avversa, per aver quest'ultimo innescato la discussione offendendo il pubblico e un giocatore avversario. La società nega la circostanza secondo cui alcuni sostenitori entravano sul recinto di giuoco inveendo contro l’Arbitro, nonché l’asserito lancio della bottiglietta d’acqua nei confronti di quest’ultimo.La reclamante precisa, inoltre, che la discussione finale che vedeva coinvolti i propri sostenitori è frutto del fatto che l’Arbitro, uscendo dalla zona riservata ai tesserati, in più occasioni invitava con fare minaccioso i sostenitori ad andarsene, scatenando la reazione di quest’ultimi. Sul punto precisa la società che due sostenitori si avvicinavano all’Arbitro chiedendogli spiegazioni in merito alle sue affermazioni, venendo uno di loro aggredito e scaraventato a terra da persona non identificata, poi rivelatasi essere il papà dell’Arbitro.Rileva infine che, una volta riportata la calma per mezzo delle Forze dell’Ordine, le parti coinvolte avrebbero mediato la questione con scambio di scuse e impegno reciproco, l'uno (l'Arbitro) a non riportare alcunché nel referto di gara, l'altro (il sostenitore aggredito) a non sporgere denuncia preso le competenti Autorità per quanto avvenuto.A supporto dei motivi di ricorso la reclamante allega verbale di ricezione di denuncia querela sporta in data 12.04.2014.La Commissione, alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento impugnato e di valutare la congruità della sanzione comminata, alla luce delle circostanze emerse in corso di causa, delibera quanto segue.Il reclamo è infondato e pertanto non merita accoglimento.Occorre premettere che la Commissione disciplinare giudica – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione. Ciò detto e premesso, l’Arbitro al quale è stata chiesta un’integrazione istruttoria e, in particolare, di fornire precisazioni di fatto sugli aspetti controversi della questione, ha confermato tutti gli episodi oggetto di contestazione, descrivendo con dovizia di particolari l’intera dinamica dei fatti. Entrambi i rapporti (referto e supplemento di rapporto) contengono elementi e circostanze univoche e non contraddittorie che consentono di poter cristallizzare la situazione di fatto così come viene descritta nella parte motiva del provvedimento oggi impugnato e, conseguentemente, di poter ritenere sussistente la responsabilità oggettiva della società reclamante per il comportamento dei propri sostenitori.Infatti, gli elementi e le circostanze acquisite con l’istruttoria di causa confermano incontestabilmente l’aver i sostenitori dell’Audace Legnaia ‘durante e per tutto il secondo tempo’ offeso e minacciato ripetutamente l’Assistente arbitrale di parte della società ospitante, nonché di aver, al termine della gara, oltrepassato il cancello d’uscita degli spogliatoi al fine di cercare un contatto con quest’ultimo.Gli atti confermano inoltre il lancio della bottiglietta nei confronti dell’Arbitro, reo di aver proferito la seguente frase ‘è meglio se ve ne andate’, nonché il contegno aggressivo e di minaccia tenuto dai sostenitori nei confronti dello stesso D.g..La versione dei fatti così come emerge dagli atti ufficiali risulta assolutamente credibile, non emergendo elementi di dubbio sull’intera dinamica tali da giustificare la mancata applicazione al caso di specie del principio cardine del sistema di giustizia sportiva, che individua nelle risultanze degli atti di gara il riconoscimento del carattere di fede privilegiata.In buona sostanza, in assenza di elementi contraddittori e/o di dubbio il Collegio ritiene che non vi sia ragione per non ritenere vero quanto affermato dal D.g. in sede di referto e che, peraltro, si evince - parzialmente - dalle circostanze di fatto dedotte in giudizio dalla reclamante.Del resto, anche le affermazioni inerenti il presunto ‘baratto’ avvenuto al termine della gara tra l’Arbitro e i sostenitori non trova conferma in atti, risultando invero implicitamente smentita dall’avvenuta refertazione di quanto accaduto.Peraltro, anche laddove fosse avvenuto, emergerebbe un comportamento contrario ai principi di lealtà e probità che regolamentano l’Ordinamento Sportivo e, in quanto tale, illegittimo e passibile di sanzione.Per quanto riguarda infine, la presunta aggressione subita dal sostenitore ad opera di un terzo (presunto padre dell’Arbitro), l'esame della suddetta circostanza esula dall’oggetto del presente giudizio in quanto non pertinente (si ricorda infatti che il presente reclamo ha per oggetto il riesame della sanzione pecuniaria inflitta alla società a titolo di responsabilità oggettiva per fatto dei propri sostenitori), potendo però in questa sede, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, costituire un elemento sintomatico dell'intensità e della aggressività della condotta posta in essere dai sostenitori nei confronti del Direttore di Gara. Alla luce di quanto sopra detto e motivato, la sanzione pertanto deve essere confermata, in assenza motivi di accoglimento del ricorso, neppure sotto il profilo della congruità della sanzione. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla società Audace Legnaia, e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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