COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 91 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. STIVO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 53 DEL 28/04/2014 CON IL QUALE E’ STATA SANCITA LA RIPETIZIONE DELLA GARA ASD KAOS BOLZANO – S.S. STIVO DEL 25.04.2014 CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A 5 A POICHE LA PALESTRA DELLA SCUOLA ARCHIMEDE DI BOLZANO PER ACCERTATA CAUSA DI FORZA MAGGIORE ERA CHIUSA

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 91 del 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. STIVO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 53 DEL 28/04/2014 CON IL QUALE E' STATA SANCITA LA RIPETIZIONE DELLA GARA ASD KAOS BOLZANO – S.S. STIVO DEL 25.04.2014 CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A 5 A POICHE LA PALESTRA DELLA SCUOLA ARCHIMEDE DI BOLZANO PER ACCERTATA CAUSA DI FORZA MAGGIORE ERA CHIUSA . La società S.S. Stivo, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto, con il quale il G.S. ha sancito la ripetizione della gara sopra indicata per i motivi contenuti nel C.U. n. 53 del 29/04/2014. La ricorrente chiede la vittoria a tavolino sostenendo che la societa Kaos avrebbe dovuto prima della partita avere per iscritto la disponibilità della palestra per il giorno 25/04/2014 rivolgendosi o al Comitato della FIGC o al Comune oppure alla ditta responsabile della sorveglianza. Il reclamo è infondato. Come si evince dalla comunicazione dell'Ufficio Sport del Comune di Bolzano, datata 28/04/2014 la “mancata esecuzione della partita di campionato prevista per il 25/04/2014 presso la palestra della scuola Archimede a Bolzano (…) va imputata a una mancanza della ditta incaricata della sorveglianza e pulizia.” Le doglianze pertanto della ricorrente non possono trovare accoglimento e correttamente a parere di questa commissione il Giudice Sportivo ha sancito la ripetizione della gara. P.Q.M. La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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