COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 15/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla S.S.D. Calcio Castelfiorentino avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 15.12.2015 al Dirigente Movadero Domenico. (C.U. n.57 del 10.04.2014

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 15/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla S.S.D. Calcio Castelfiorentino avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 15.12.2015 al Dirigente Movadero Domenico. (C.U. n.57 del 10.04.2014 Il gravame indicato in epigrafe viene proposto dalla Società istante con la motivazione conclusiva, che si riporta integralmente, “La reclamante osserva, infine, come con il reclamo sia tenuta a richiedere la rideterminazione del provvedimento sanzionatorio per il dirigente/tesserato alla natura ed alla gravità del fatto rispondente alla natura e gravità del fatto, e non certo di per sé per far conseguire al soggetto destinatario della squalifica un minor termine per riaccedere ai campi di gioco (per la decisione già presa in autonomia dalla reclamante), ma perché solo una sanzione, necessariamente notevolmente ridotta, rapportata in concreto al fatto, ed a giustizia, consentirà come è legittimo che sia, che una squalifica inferiore a 12 mesi al Tesserato eviti l’altrimenti venir meno del diritto all’ammissione ai prossimi campionati regionali, e comunque di superare il punteggio di 100 punti nella coppa disciplina (che farebbe conseguire la non ammissione nella categoria regionale). Il reclamo quindi, dopo aver stigmatizzato il comportamento tenuto dal Dirigente ed affermato di averlo esautorato da ogni incarico con provvedimento consegnato a mano all’interessato, del quale viene allegata copia, passa ad esaminare il merito della decisione. In proposito eccepisce la eccessività della sanzione comminata affermando che il lancio della bandierina, effettuato per protesta, non è avvenuto verso l’arbitro ma verso l’alto come evidenzia il fatto che né il D. G. né alcun giocatore sia stato colpito. Il Mogavero non ha posto in essere il tentativo di colpire l’Arbitro perché tra i due si sono sempre frapposti i calciatori della Società di modo che non si è verificato tra i due alcun contatto fisico. Per cui quanto indicato sul rapporto costituisce una “supposizione errata” del D.G.. Rilevata l’assenza di qualsiasi violenza la reclamante cita una serie di decisioni di vari Organi della D.S. che hanno comminato sanzioni più blande in casi - secondo la difesa - similari a quello in esame e conclude chiedendo la riduzione della sanzione “in misura non superiore a mesi quattro” e rivolgendo istanza di audizione, anche tramite il proprio difensore di fiducia. Nel corso delle richiesta audizione, il legale di fiducia della Società, presente in virtù di specifica delega contestualmente prodotta, preso atto del contenuto del supplemento reso dal D.G. su richiesta di questa Commissione, si riporta al contenuto ed alle richieste formulate con il reclamo. Rileva in particolare che il contenuto del documento conferma le tesi difensive circa l’assenza di ogni atto violento, ribadendo il concetto che la conferma della sanzione irrogata costituirebbe punizione per i giovani calciatori il cui atteggiamento durante l’episodio è stato esemplare, come riconosciuto in particolare dal D.G.. La C.D. in sede di delibera osserva in via preliminare quanto segue. Le decisioni che gli Organi della Disciplina Sportiva assumono sono volte esclusivamente a sanzionare i comportamenti che Tesserati ed Enti Affiliati pongono in essere in violazione di precise disposizioni federali (Norme statutarie e Regolamenti). A dette decisioni sono quindi del tutto estranee le considerazioni relative alle conseguenze “collaterali” che esse determinano, per cui i giudizi che ne derivano non possono in alcun modo essere condizionati da dette conseguenze. Sempre in via preliminare si osserva che, nell’ambito disciplinare sportivo, le decisioni vengono assunte da ciascun Giudice in piena autonomia, esaminando il caso concreto senza vincoli o preclusioni derivanti da eventuali giudicati su casi analoghi. Peraltro le delibere citate appaiono essere tutte riferite a fattispecie notevolmente diverse. Fatta questa premessa la C.D. ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento soprattutto alla luce delle modifiche al rapporto di gara apportate dall’Arbitro in sede di supplemento. E’ necessario a tal fine comparare, riportandoli nella loro sostanziale essenzialità, i provvedimenti che si sono susseguiti dal momento della conclusione della gara disputata in data 6 aprile c.a., nell’ambito del Campionato Allievi Regionali, tra S.S.D. Calcio Castelfiorentino e G.S.D. Rosignano Sei Rose. 1° -) Rapporto di gara. << Al 39’ del 2° tempo a seguito di A seguito di un calcio di punizione fischiato contro la propria squadra l’assistente di parte del Castelfiorentino Sig. Mogavero Domenico è entrato in campo di corsa iniziando ad offendermi pesantemente (“figlio di p…che c…fischi; brutta testa di c…., bimbominc… accidenti a te e a chi ti ci manda”). Nel momento in cui lo allontanavano dal terreno di gioco egli mi tirava addosso la bandierina e veniva verso di me cercando di colpirmi non riuscendoci, SOLO perché è stato trattenuto da cinque/sei calciatori della sua squadra mentre i dirigenti rimanevano a guardare passivamente. Visto che il sig. Mogavero non voleva uscire è stato spinto a forza fuori dal terreno di gioco dai propri calciatori e incitato dal proprio pubblico ad andare negli spogliatoi.>> 2° -) Decisione del G.S.T della Toscana in C.U. n. 57/2014. Mogavero Domenico (Calcio Castelfiorentino) <> 3° -) Supplemento di rapporto. << Al 39’ del 2° tempo a seguito di una mia decisione il sig. Mogavero Domenico è entrato nel terreno di gioco dirigendosi verso di me offendendomi come già riportato nel referto di gara. Dopo il provvedimento, egli si trovava circa ad una distanza di 2 metri e già alcuni calciatori del Castelfiorentino erano intenti a dissuaderlo dal proseguire la sua avanzata verso di me. A quel punto scagliava con forza la bandierina a terra verso di me colpendomi ad una gamba senza procurarmi alcun dolore o fastidio. Persisteva inoltre nel suo atteggiamento di avvicinarsi a me con fare intimidatorio reiterando le offese e venendo allontanato a forza da tre calciatori che lo spingevano via. A quel punto si dirigeva negli spogliatoi, fuori dal recinto di gioco. Ribadisco che il Sig. Mogavero non si è avvicinato a me più di due metri grazie all’intervento dei calciatori, e inoltre confermo anche che gli altri dirigenti che si trovavano all’interno della panchina sono rimasti passivi di fronte all’accaduto. >>La comparazione di tali parti essenziali dei documenti acquisiti consentono al Collegio di osservare che il G.S., nell’emettere la decisione qui impugnata, ha deciso sulla base del rapporto di gara dal quale emerge che il Mogavero ha lanciato la bandierina verso l’Arbitro. (“mi tirava addosso la bandierina”).Da siffatta descrizione non può che rilevarsi un chiaro intento lesivo.Tale comportamento, unito alle ripetute offese, al tentativo di avvicinarsi al D.G., indubbiamente non con intenzioni lodevoli, come dimostra l’intervento dei compagni di squadra che lo hanno non solo trattenuto ma anche accompagnato a forza fuori dal campo, renderebbe del tutto logica e conseguenziale la decisione assunta.Senonché il supplemento di rapporto il D.G., con evidente contraddizione, ha modificato in parte la versione dei fatti affermando che la bandierina è stata scagliata “con forza a terra verso di me colpendomi ad una gamba senza procurami dolore o fastidio”, con ciò intendendo affermare di essere stato colpito solo da un colpo di rimbalzo. La modifica apportata alla descrizione dell’accaduto, se da un lato giova alla reclamante stante la maggior potenzialità dell’azione lesiva che il lancio “contro”, avrebbe costituito, dall’altro smentisce del tutto la tesi difensiva fondata essenzialmente sul fatto che il D.G., non essendo stato colpito, non è stato oggetto di alcun atto di violenza, ancorché di lieve entità.La nuova versione fornita dal D.G., pur difforme dal contenuto del rapporto di gara, non affievolisce il carattere di prova privilegiata conferita al rapporto stesso modificandone, in realtà, unicamente gli effetti ai fini dell’applicazione della sanzione irrogata. Infatti dall’esame complessivo degli atti di gara si definisce quale in realtà sia stato il comportamento complessivo tenuto dal Mogavero a fine gara. Infatti è provato che egli ha: -colpito il D.G., sia pure senza conseguenze, con la bandierina scagliata a terra nella di lui direzione il che denota, a parere della C.D. un gesto di stizza tanto esacerbato quanto ingiustificato;-offeso ripetutamente il D.G. ed, in un’occasione, gli Organi federali;-tentato di avvicinarsi al D.G. con evidente intento intimidatorio, venendone impedito dall’intervento dei calciatori della propria squadra;-aver costretto detti calciatori a sospingerlo a forza per farlo uscire dal campo. Per completezza di trattazione si precisa che è irrilevante l’eccezione sollevata a proposito del comportamento dei Dirigenti presenti sul campo trattandosi di fatto non contestato con la delibera impugnata. L’acquisizione, in questa sede, di nuovi e determinanti elementi consente a questo Giudice di potere precisare, in via definitiva, l’entità delle sanzioni da irrogare. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, in parziale accoglimento del reclamo, preso atto anche del provvedimento disciplinare interno adottato dalla Società nei confronti del Dirigente, ridetermina la sanzione da infliggersi al Dirigente Mogavero Domenico in 10 (dieci) mesi di squalifica e così fino al 10 febbraio 2015. Dispone la restituzione della tassa.
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