COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Loreggia Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/4/2014 – Squalifica fino al 31/12/2014 Allenatore Barban Enrico – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 07.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Loreggia Calcio
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 71 del 16/4/2014 – Squalifica fino al
31/12/2014 Allenatore Barban Enrico – Campionato Juniores Regionale
La Società A.S.D. Loreggia Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 71 del 16/4/2014 con la quale infliggeva la squalifica sino al 31/12/2014 a
carico dell’allenatore Barban Enrico : “
“per eccessive e plateali proteste a seguito di espulsione, questi assumeva un atteggiamento assai aggressivo
e minaccioso nei confronti dell'Arbitro, reiterato davanti agli spogliatoi e vicino all'automobile del direttore di
gara (con fotografie della targa), dicendo ad alta voce "ora ho tutto quello che mi serve".
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente;
sentito, altresì, personalmente l’arbitro;
ritenuto che dai fatti descritti, peraltro deprecabili, non si é ravvisato comunque una condotta tale da
giustificare una squalifica sino al 31/12/2014;
ritenuto, comunque, di dover sanzionare adeguatamente la condotta illecita dell’allenatore Barban, si ritiene
più congrua infliggere la sanzione sino al 31/10/2014
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Loreggia;
- di ridurre al 31/10/2014 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Barban Enrico. Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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