COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Atletico Terrassa Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 53 del 7/5/2014 – Squalifica per sette giornate giocatore Battisti Mattia – Play-off Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Atletico Terrassa Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 53 del 7/5/2014 – Squalifica per sette giornate giocatore Battisti Mattia – Play-off Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Atletico Terrassa ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 53 del 30/4/2014 con la quale infliggeva la squalifica per sette giornate a carico del calciatore Battisti Mattia : “perchè, a fine gara, si lasciava andare ad una reazione scomposta nei confronti dell'arbitro impedendogli di entrare nel suo spogliatoio distruggendo successivamente a pedate un tavolo di plastica, dove alcune schegge colpivano in faccia il direttore di Gara senza procurargli danno fisico; infine proferiva una serie di espressioni blasfeme, minacciose e minatorie perseverando in tale identico atteggiamento prima di essere portato via da alcuni suoi compagni”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale ricorso presentato dalla Società Atletico Terrassa; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutato quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto, si ritiene più congrua rispetto agli accadimenti, atteso che nel comportamento del calciatore Battisti Mattia si puo’ ravvisare l’atteggiamento certamente offensivo ed oltraggioso ma non violento nei confronti del direttore di gara, la sanzione, di cinque giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Atletico Terrassa; - di ridurre a cinque giornate la sanzione della squalifica a carico del calciatore Battisti Mattia. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it