COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Sig. Wissem DERBALI Calciatore A.S.D. Real Campese del Sig. Alessandro CARLESSO Dirigente accompagnatore Real Campese del Sig. Eddy MORO Dirigente accompagnatore Real Campese del Sig. Bruno REMONATO Dirigente accompagnatore Real Campese della Società A.S.D. Real Campese
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 21.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
nei confronti :
del Sig. Wissem DERBALI Calciatore A.S.D. Real Campese
del Sig. Alessandro CARLESSO Dirigente accompagnatore Real Campese
del Sig. Eddy MORO Dirigente accompagnatore Real Campese
del Sig. Bruno REMONATO Dirigente accompagnatore Real Campese
della Società A.S.D. Real Campese
Il Vice Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/5/2014 ha deferito dinanzi a questa
Commissione Disciplinare :
Il Sig.Wissem DERBALI - Calciatore A.S.D. Real Campese
”Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e art. 22, commi 6 e 8 del C.G.S. per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato diverse gare del Campionato di 2^
Categoria nelle file della Società Real Campese malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice
Sportivo del C.R. Veneto, così come succintamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della
Procura Federale allegato;
II Sig Alessandro CARLESSO – Dirigente Accompagnatore Real Campese
“per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e art. 22, commi 6 e 8 del C.G.S., per
violazione dei principi di lealtà,correttezza e probità per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva n. 7
gare del Campionato di 2^ Categoria in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente
tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme
vigenti, malgrado il calciatore Wissem Derbali non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto
di deferimento allegato della Procura F.I.G.C.”;
Il Sig. Eddy Moro – Dirigente Accompagnatore Real Campese
“per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e art. 22, commi 6 e 8 del C.G.S., per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva n. 4
gare del Campionato di 2^ Categoria in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente
tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme
vigenti, malgrado il calciatore Wissem Derbali non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto
di deferimento allegato della Procura F.I.G.C.”;
Il Sig. Bruno Remonato – Dirigente Accompagnatore Real Campese
“per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e art. 22, commi 6 e 8 del C.G.S., per
violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva n. 1
gara del Campionato di 2^ Categoria in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente
tesserati e partecipavano alla partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme
vigenti, malgrado il calciatore Wissem Derbali non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto
di deferimento allegato della Procura F.I.G.C.”; la Società A.S.D. Real Campese
”per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per la violazione
ascritta ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi
dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza
del 20/5/2014.
Nell’udienza del 20/5/2014 sono risultati presenti :
il Sig. Wissem DERBALI Calciatore A.S.D. Real Campese
il Sig. Alessandro CARLESSO Dirigente accompagnatore Real Campese
il Sig. Eddy MORO Dirigente accompagnatore Real Campese
il Sig. Bruno REMONATO Dirigente accompagnatore Real Campese
la Società A.S.D. Real Campese
assistiti e rappresentati dall’Avv. Leonardo Rebecchi come da delega depositata in atti.
Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli
elementi e le circostanze di maggior rilievo;
sentite le parti deferite interessate rappresentate nella riunione del 20/5/2014, le stesse hanno dichiarato di
aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23
del C.G.S. nella seguente misura :
a carico del Sig. Wissem DERBALI Calciatore A.S.D. Real Campese : squalifica per due giornate di gara,
da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva
2014/2015;
a carico del Sig. Alessandro CARLESSO Dirigente accompagnatore Real Campese : inibizione per mesi 2 ;
a carico del Sig. Eddy MORO Dirigente accompagnatore Real Campese : inibizione per giorni 45;
a carico del Sig. Bruno REMONATO Dirigente accompagnatore Real Campese : inibizione per giorni 15
le sanzioni a carico dei Dirigenti accompagnatori decorrono dalla data di pubblicazione del presente
Comunicato;
a carico dell’A.S.D. Real Campese : a) n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del
Campionato di 2^ Categoria 2013/2014;
b) ammenda di € 400,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale
preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di
cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva :
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Wissem DERBALI Calciatore A.S.D. Real Campese : squalifica per due giornate di
gara, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione
sportiva 2014/2015;
a carico del Sig. Alessandro CARLESSO Dirigente accompagnatore Real Campese : inibizione per mesi 2 ;
a carico del Sig. Eddy MORO Dirigente accompagnatore Real Campese : inibizione per giorni 45;
a carico del Sig. Bruno REMONATO Dirigente accompagnatore Real Campese : inibizione per giorni 15
le sanzioni a carico dei Dirigenti accompagnatori decorrono dalla data di pubblicazione del presente
Comunicato;
a carico dell’A.S.D. Real Campese : a) n. 3 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del
Campionato di 2^ Categoria 2013/2014;
b) ammenda di € 400,00.-
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