F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 28 Maggio 2014 248) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO DI CIAULA (calciatore tesserato per la Società SSD Modugno Calcio a 5 Srl), PIETRO PISTILLO (Presidente della Società SSD Modugno Calcio a 5 Srl), Società SSD MODUGNO CALCIO A 5 Srl (nota n. 11924/323 pf13-14 del 17.2.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085 del 28 Maggio 2014
248) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO DI CIAULA (calciatore tesserato per la Società SSD Modugno Calcio a 5 Srl), PIETRO PISTILLO (Presidente della Società SSD Modugno Calcio a 5 Srl), Società SSD MODUGNO CALCIO A 5 Srl (nota n. 11924/323 pf13-14 del 17.2.2014).
Il deferimento
Il Presidente federale, con la suindicata nota del 17 febbraio 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione :
- il Sig. Di Ciaula Vincenzo, calciatore tesserato per la Società SS Modugno Calcio a 5 Srl, per rispondere:
della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all’art. 43 commi 1, 2, 3 delle NOIF, per non essersi presentato alla convocazione della SS Modugno Calcio a 5 Srl, non ottemperando all’obbligo di sottoporsi alla visita medica finalizzata all’accertamento della propria idoneità all’attività agonistica sportiva;
- il Sig. Pistillo Pietro, n.q. di Presidente della SS Modugno Calcio a 5 Srl, per rispondere: della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, per avere sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento del calciatore Di Ciaula Vincenzo, attestando falsamente il possesso del certificato di idoneità all’attività agonistica sportiva del suddetto calciatore, nonché per avere continuato a convocare il predetto calciatore al fine di farlo partecipare dapprima agli allenamenti e successivamente ad una gara di campionato, ben conscio che lo stesso fosse privo di certificazione di idoneità all’attività agonistica sportiva;
- la Società SS Modugno Calcio a 5 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente. Nel merito, va osservato che con nota del 7.11.2013 il Sig. Pistillo Pietro, Presidente della SS Modugno Calcio a 5 Srl, denunciava che il calciatore Di Ciaula Vincenzo, tesserato per la medesima Società partecipante al campionato nazionale di serie B girone E, sebbene regolarmente convocato in data 26.8.2013 per l’inizio degli allenamenti in vista della stagione sportiva 2013/2014, e poi in data 9.9.2013 per sottoporsi alla prima visita medica, quindi in data 27.9.2013 per svolgere gli allenamenti, ed infine in data 2.10.2013 per partecipare a una partita del campionato contro la squadra Ares Mola Calcio a 5, non si era presentato ad alcuna delle suddette convocazioni e non aveva addotto alcun motivo giustificativo e/o ostativo. La Procura federale, acquisita la documentazione allegata alla suddetta segnalazione del Presidente della SS Modugno Calcio a 5 Srl, rilevava peraltro che oltre alla condotta inadempiente del calciatore Di Ciaula Vincenzo, doveva essere presa in esame anche la posizione del Presidente della SS Modugno Calcio a 5 Srl che aveva sottoscritto il modulo della richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. del citato calciatore, attestando falsamente che il medesimo fosse in possesso del certificato di idoneità all’attività agonistica sportiva. E senza alcun’altra attività istruttoria, il Presidente federale formulava il deferimento suindicato. In data 22.03.2014 perveniva alla segreteria di questa Commissione una memoria difensiva a firma del Sig. Di Ciaula Vincenzo, che contestava la ricostruzione fatta dalla SS Modugno Calcio a 5 Srl a proposito della mancata presentazione alle convocazioni sopra indicate e allegava copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciato il 3.6.2013, nonché copia di un attestato rilasciato il 11.9.2013 dal medico addetto alla struttura “Medica Sud” di Bari, chiedendo in via principale il rigetto del deferimento, e in via subordinata l’applicazione della sanzione nel minimo edittale previsto. Fissata la riunione dinnanzi a questa Commissione per la data del 27 marzo 2014, comparivano soltanto il rappresentante della Procura e il difensore del Di Ciaula. Il Presidente della Commissione rilevava che non vi era prova dell’avvenuta notificazione dell’avviso di convocazione spedito al Sig. Pistillo e alla Società Modugno Calcio a 5 Srl, sicché il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo. Successivamente perveniva alla Segreteria della Commissione la ricevuta della raccomandata spedita al Sig. Pistillo e alla Società Modugno Calcio a 5 Srl con la dicitura di “compiuta giacenza”. Veniva quindi fissata la nuova riunione per la data odierna e l’avviso al Sig. Pistillo e alla Società Modugno Calcio a 5 Srl veniva questa volta spedito a mezzo fax indicato all’anagrafe federale. Il dibattimento Il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la squalifica del calciatore Di Ciaula Vincenzo per mesi 6 (sei) e l’inibizione del Sig. Pistillo Pietro per mesi 6 (sei), nonché l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) nei confronti della Società SS Modugno Calcio a 5 Srl. Per le parti deferite è comparso solo il difensore del Di Ciaula che ha concluso per il proscioglimento. I motivi della decisione Ciò premesso, questa Commissione rileva innanzitutto che la scarna documentazione acquisita in atti dimostra l’insussistenza dell’addebito disciplinare attribuito al Sig. Di Ciaula, al quale non può farsi carico di non essersi presentato alla convocazione del 9.9.2013 della Società Modugno Calcio a 5 Srl e di non avere ottemperato all’obbligo di sottoporsi alla visita medica finalizzata all’accertamento della propria idoneità all’attività agonistica sportiva. É stata, invero, prodotta dal difensore del Sig. Di Ciaula la copia del certificato medico rilasciato fin dal 3.6.2013 dal Dr. Cortese, medico addetto all’Istituto di Medicina dello Sport “Vito Accettura” di Bari, che aveva già verificato l’idoneità all’attività sportiva agonistica, con validità di durata annuale. La norma contenuta nell’art. 43 comma 1 delle NOIF stabilisce invero che “i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva”. Obbligo cui aveva già ottemperato il calciatore che si era sottoposto il 3.6.2013 alla visita medica presso l’Istituto di Medicina dello Sport “Vito Accettura” di Bari, che aveva poi rilasciato il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica. Il fatto che il calciatore non abbia risposto alla convocazione del 9.9.2013 da parte della Società Modugno Calcio a 5 Srl non può avere rilevanza disciplinare in questa sede, in quanto questa condotta risulta connessa alla mancata osservanza dell’obbligo di sottoporsi alla visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità all’attività agonistica sportiva, che si è però detto insussistente alla luce del certificato medico del 3.6.2013. D’altra parte, anche l’addebito disciplinare attribuito al Sig. Pistillo per avere sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento del calciatore Di Ciaula Vincenzo, attestando falsamente il possesso del certificato di idoneità all’attività agonistica sportiva del suddetto calciatore, si scontra con l’accertata esistenza di un valido certificato medico rilasciato al calciatore fin dal 3.6.2013. La norma contenuta nell’art. 44 delle NOIF fa carico a tutte le Società di “provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici e i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”. Esiste quindi un obbligo specifico a carico delle Società che devono provvedere agli accertamenti sanitari in occasione del primo tesseramento, che poi vanno ripetuti ogni anno prima dell’inizio dell’attività (ex art. 43 delle NOIF). E in effetti la Società Modugno Calcio a 5 Srl aveva convocato il calciatore per sottoporlo alla visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità all’attività agonistica sportiva, ma aveva dovuto fare i conti con la reiterata assenza del calciatore, il quale però, come detto, era già in possesso di un certificato medico rilasciato fin dal 3.6.2013. Sicché non può affermarsi che il Sig. Pistillo sia responsabile di avere attestato falsamente il possesso del certificato di idoneità all’attività agonistica sportiva del calciatore Di Ciaula, che era in effetti già in possesso di un certificato medico rilasciato il 3.6.2013. La mancanza di ulteriore attività istruttoria non consente di chiarire i motivi del disguido per cui il calciatore non è mai riuscito a produrre alla SS Modugno Calcio a 5 Srl la certificazione medica ottenuta il 3.6.2013 né le ragioni per cui la stessa Società ha effettuato reiterate convocazioni del calciatore, sia per sottoporlo a visite mediche che non hanno mai avuto alcun esito, sia per svolgere allenamenti che non venivano poi effettuati. Fatto sta che anche la responsabilità disciplinare del legale rappresentante della SS Modugno Calcio a 5 Srl e di quest’ultima Società non sono ravvisabili in presenza di un certificato medico che fin dal 3.6.2013 attestava l’idoneità del calciatore dell’attività agonistica sportiva. Per quanto precede deve dichiararsi di non doversi procedere nei confronti di tutti gli incolpati. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, rigettando il deferimento, proscioglie Di Ciaula Vincenzo, Pistillo Pietro e la SS Modugno Calcio a 5 Srl in ordine agli addebiti disciplinari loro contestati.
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