F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 29 Maggio 2014 (326) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5927/705 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014) (327) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5945/440 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014) (328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5924/703 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014) (329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5925/704 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 29 Maggio 2014 (326) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5927/705 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014) (327) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5945/440 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014) (328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5924/703 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014) (329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 5925/704 pf13-14/AM/ma del 15.4.2014) La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente: - Giovanni Spinelli (Presidente e legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, della violazione dell'articolo 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, e 8,comma 9 CGS per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione di quanto dovuto ai calciatori Alessandro Cuttone, Stefano Stefanelli, Alex Nodari e Andrea Savini, sulla base di relative decisioni della C.A.E. - la Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei quattro procedimenti per evidente connessione soggettiva. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 24 (ventiquattro) nei confronti del Sig. Spinelli, della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica per la Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2014/2015, nonché l’ammenda di € 13.000,00 (€ tredicimila/00). Per le parti deferite nessuno è comparso né ha fatto pervenire scritti difensivi. Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate al Sig. Spinelli, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei citati articoli del CGS. Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: a Giovanni Spinelli: inibizione per mesi 18 (diciotto); alIa Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015, e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it