F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 29 Maggio 2014 (304) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE DEGLI ESPOSTI (Arbitro Effettivo CRA Emilia Romagna) ▪ (nota n. 5296/544 pf11-12/MS/vdb del 27.3.2014)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 29 Maggio 2014
(304) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE DEGLI ESPOSTI (Arbitro Effettivo CRA Emilia Romagna) ▪ (nota n. 5296/544 pf11-12/MS/vdb del 27.3.2014)
Il deferimento
La Procura federale della F.I.G.C., con lettera n. 5296/544 del 27 marzo 2014, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Degli Esposti Simone, Arbitro facente parte del CRA Emilia Romagna – Sez. di Bologna, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all’art. 40, comma 1 e 3 lett. c), del Regolamento AIA per aver posto in essere un comportamento scurrile e volgare “toccandosi i testicoli”, in segno di scherno verso la tribuna in occasione di una contestazione, nel corso della partita Vicenza Calcio Femminile – Nettuno Lido Venezia del 13.11.2011, ed altresì per aver contattato in data 14.11.2011 la giocatrice della società Nettuno Lido Venezia, Sig.ra Centasso Agata Isabella, scrivendo sul profilo facebook della stessa la seguente frase “Ciao, sono l’arbitro di ieri complimenti sei stata la migliore in campo…giuoco maschio e tante botte…”, così non rispettando i principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del ruolo arbitrale. Le memorie difensive Il deferito ha prodotto memoria difensiva pervenuta in data 23.05.2014, alla quale allegava a supporto della sua difesa anche le dichiarazioni degli assistenti di gara Sig.ri Giannello Denis e Gabriele Kokoli, entrambi associati A.I.A., facenti parte della sezione di Vicenza. Il dibattimento Nel corso della riunione del 29 maggio 2014, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione nei confronti del Sig. Simone Degli Esposti della sospensione di mesi 6 (sei). É comparso di persona il Signor Degli Esposti Simone, il quale nel riportarsi alla propria memoria difensiva, ha respinto ogni addebito sia in ordine al gesto asseritamente offensivo che avrebbe rivolto verso il pubblico in quanto circostanza non corrispondente al vero, così come non avrebbe inviato alcun messaggio alla giocatrice della Società Nettuno
Venezia Lido per il tramite del social network Facebook. I motivi della decisione Questa Commissione rileva che in merito al primo addebito, ovvero l’aver “posto in essere un comportamento scurrile e volgare “toccandosi i testicoli”, in segno di scherno verso la tribuna in occasione di una contestazione, nel corso della partita Vicenza Calcio Femminile – Nettuno Lido Venezia del 13.11.2011”, tale fatto non risulta compiutamente provato dall’attività istruttoria della Procura, in atti, per i seguenti motivi. Invero, le testimonianze che affermano tale precisa condotta del direttore di gara, risultano ascrivibili a soggetti tutti facenti parte della Società che ha promosso l’esposto del 13.11.2011. Di contro, tale condotta viene invece negata da tutte le testimonianze dei soggetti riconducibili alla Società Nettuno Lido Venezia. In particolare, tra queste, si
richiama la testimonianza della giocatrice Centasso Agata Isabella, la quale ha negato di aver visto comportamenti disdicevoli da parte dell’arbitro verso il pubblico ma ha al contempo confermato di aver ricevuto un messaggio da parte del Signor Degli Esposti sul proprio profilo Facebook, nonché dagli assistenti di gara Sig.ri Giannello Denis e Gabriele Kokoli con le dichiarazioni allegate alla memoria difensiva del 23.05.2014. Si rileva altresì che la Sig.ra Scagliari Cinzia, teste di riferimento non tesserata F.I.G.C., risultava presente in tribuna in quanto “la figlia Giacomazzi Maeva era stata schierata in campo”, dunque nella sua qualità di genitore di una delle giocatrici della Società esponente Vicenza Calcio Femminile. Pertanto, questa Commissione ritiene che l’attività istruttoria presente in atti, non prova al di la di ogni ragionevole dubbio in primo luogo che tale gesto sia stato effettivamente posto in essere, ed in secondo luogo una sua eventuale correlazione e causalità con l’intento offensivo segnatamente addebitato. Diversamente, ogni possibile gesto dell’arbitro, potenzialmente volto a diverse finalità rispetto a quelle asseritamente addebitate risulterebbe irragionevolmente sanzionabile. In merito invece al secondo degli addebiti mossi dalla Procura, ovvero l’aver contattato dopo la gara la giocatrice, Sig.ra Centasso, scrivendo sul profilo facebook della stessa la frase in atti, dall’attività istruttoria risulta che il Sig. Degli Esposti non ha adeguatamente motivato la difesa originariamente mossa, ovvero ad una prima giustificazione con la quale asseriva una presunta “clonazione” del proprio profilo Facebook, aggiungeva successivamente che “altre persone a me conosciute hanno accesso al mio profilo, in quanto conoscono la mia “Username e password”. Tali affermazioni, infatti, non risultano riprese né approfondite nella memoria difensiva pervenuta. Tuttavia questa Commissione deve anche rilevare che l’episodio contestato risulta del tutto episodico e, secondo le comuni regole che disciplinano l’utilizzo del social network in questione, non risulta, come peraltro testimoniato dalla stessa destinataria del messaggio, che tra il Degli Esposti e la giocatrice, il messaggio fosse preordinato all’instaurazione di un rapporto di “amicizia”; dunque ad un rapporto continuativo tra il deferito ed una tesserata che sarebbe stato in tale caso diversamente censurabile. Occorre poi evidenziare come l’utilizzo dei social network, la cui diffusione al giorno d’oggi permea qualunque contesto sociale, lavorativo, pubblico o privato, non possa di per sé essere negativamente considerato. Nello specifico, inoltre, l’affermazione asseritamente ascritta al Degli Esposti non contiene frasi oggettivamente censurabili per l’indubitabile ed oggettivo significato che alle stesse può o deve essere ascritto. Anche in merito al secondo addebito, pertanto, la Commissione ritiene di non poter accogliere quanto richiesto dalla Procura. Sempre in atti, veniva poi contestata la circostanza che il direttore di gara, avvicinato al termine dell’incontro dal dirigente accompagnatore della squadra ospitante, avesse allo stesso riferito l’espressione “hai visto che ho portato a termine la gara senza comminarvi alcuna sanzione disciplinare”, nonché di aver pronunciato l’epiteto verso la tribuna “vi aspetto fuori”. In merito a tali ultime circostanze, si rileva che le stesse non risultano, allo stato, adeguatamente provate. In conclusione, non risulta provato, anche in tale caso, che il comportamento del direttore di gara abbia potuto in qualche modo influire sul regolare svolgimento della gara, secondo quanto affermato dalla società Vicenza Calcio Femminile con la missiva del 14.11.2011 ove si affermava che il Sig. Degli Esposti “ha a nostro avviso arbitrato l’incontro con un metro molto “personale”, lasciando giocare oltremodo le avversarie, che si sono sentite licenziare di operare un gioco maschio oltre i limiti della correttezza sportiva, senza essere adeguatamente riprese da parte del Direttore di Gara”, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale proscioglie il Signor Degli Esposti Simone da tutti gli addebiti contestati.
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