COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 28.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso G.S.D. Torreselle Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 80 del 21/05/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Colombo Enrico – Play-Off Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 28.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso G.S.D. Torreselle Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 80 del 21/05/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Colombo Enrico – Play-Off Campionato di 1^ Categoria La Società G.S.D. Torreselle ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 80 del 21/05/2014 con la quale ha deliberato l’adozione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Colombo Enrico : “perché a fine gara veniva ammonito per proteste; susseguentemente offendeva, bestemmiando, il direttore di gara, appoggiando la sua fronte su quella dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Torreselle; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua rispetto ai fatti acclarati; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste carattere di prova piena e privilegiata e ciò ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera - di respingere il ricorso della società Torreselle: - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Colombo Enrico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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