CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 30/05/2014 – Daria Morganti/Federazione Ciclistica Italiana

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 30/05/2014 – Daria Morganti/Federazione Ciclistica Italiana L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente e Relatore dott. Dante D’Alessio prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 13/2014, sul ricorso presentato in data 22 aprile 2014, da parte della signora Daria Morganti, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Battistini, contro la Federazione Ciclistica Italiana, rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli, per l’annullamento della decisione n. 02/14 del 10 marzo 2014, con la quale la Corte Federale della F.C.I. ha accolto parzialmente il ricorso e, visto l’art. 37, comma 3, dello Statuto, ha annullato in parte l’art. 1.1.03 delle norme attuative per il settore cicloturistico ed amatoriale 2014 nell’inciso “ovvero che siano assoggettati ad indagini” che, per l’effetto, va dunque letto in questo modo: “non potranno essere tesserati cicloamatori i soggetti che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei (6) per motivi legati al doping”. viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti, uditi, nell’udienza del 28 maggio 2014, l’avv. Francesca Battistini per la ricorrente, nonché l’avv. Nuri Venturelli per la Federazione Ciclistica Italiana – FCI, udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, presidente Franco Frattini. Ritenuto in fatto La ricorrente Daria Morganti ha impugnato dinanzi a questa Alta Corte, con ricorso del 15 aprile 2014, la decisione n. 2 del 2014 della Corte federale della F.C.I. che aveva confermato la legittimità della disposizione regolamentare F.C.I. in base alla quale alla stessa ricorrente era stato precluso il tesseramento F.C.I, nella categoria cicloamatori. La ricorrente argomentava sulla illegittimità della disposizione regolamentare impugnata osservando: 1) che il diritto a praticare lo sport, avente valenza costituzionale, non può essere soggetto a limitazioni che, come nel caso in esame, costituirebbero illecita sanzione aggiunta alla sanzione antidoping comminata e già scontata; 2) che la F.C.I. introducendo la norma preclusiva del tesseramento violato le norme internazionali antidoping che attribuiscono esclusivamente alla WADA il potere di stabilire sanzioni con effetto generale; 3) che, in sostanza, si sarebbe introdotta una sanzione disciplinare travestita da requisito etico. La Federazione Ciclistica Italiana ha dedotto l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili, concludendo in ogni caso per l'infondatezza di tutte le censure. Considerato in diritto 1) Ritiene il Collegio che il ricorso sia palesemente inammissibile. La ricorrente, Daria Morganti, non è tesserata, alla data di proposizione del ricorso, alla Federazione Ciclistica Italiana, né come amatore, né - come peraltro avrebbe ben potuto fare - come cicloturista. La stessa ricorrente, secondo quanto la Federazione resistente ha dedotto e dimostrato con prova documentale, è tesserata presso la Federazione ciclistica della Repubblica di San Marino. Non può esservi, dunque, alcun interesse giuridicamente tutelabile di una tesserata presso la federazione ciclistica di uno Stato estero, a contestare la normativa regolamentare in vigore presso la Federazione Ciclistica Italiana. 2) La ricorrente, peraltro, pur non avendo legittimazione né interesse a ricorrere, ha diffusamente contestato nel merito alcuni principi introdotti dalla F.C.I. per contrastare il fenomeno del doping nel ciclismo amatoriale. Il Collegio non ritiene, considerata l'estrema delicatezza della materia, di potersi sottrarre da alcune affermazioni di principio, senza peraltro modificare la statuizione preliminare di inammissibilità. Le regole antidoping, in via generale, costituiscono la precondizione per non alterare le competizioni, fondate solo ed esclusivamente sul talento degli atleti e mai su alterazioni indotte illecitamente a danno degli altri partecipanti ad una gara. Il doping, infatti, è anzitutto strumento che danneggia il fisico ed umilia la dignità dello sportivo che ne fa uso. I principi etici che contrastano con severità l'uso del doping sono dunque un pilastro irrinunciabile per l'esercizio della pratica sportiva. L'esistenza di regole internazionali antidoping non esclude affatto, ed al contrario richiede, che siano adottate disposizioni attuative nazionali o federali, come è il caso, ad esempio, della normativa con cui la F.C.I. nel 2014 ha deciso di limitare il tesseramento per la categoria dei cicloamatori. Come è ben noto, molte organizzazioni ed associazioni promuovono e regolano in Italia il ciclismo amatoriale. Tra queste, la Federazione Ciclistica italiana, che ha - secondo il Collegio - correttamente precluso il tesseramento a chi fosse stato condannato per uso di doping alla squalifica per oltre sei mesi. La categoria dei cicloamatori ha evidenziato gravi e pericolosi casi di uso del doping presso i tesserati, in periodi in cui la drammaticità del fenomeno non era ancora emersa compiutamente. E' persino doveroso, perciò, allorché il CONI ha impresso una forte accelerazione alle misure preventive del doping e preclusive per gli atleti dopati, che la F.C.I. abbia stabilito come la tessera sia negata al richiedente cicloamatore sanzionato per uso di doping. Altre organizzazioni ed associazioni di cicloamatori non lo hanno forse fatto, ma l'inevitabile direzione dell'evoluzione regolamentare in materia è che, non trattandosi di una sanzione (oltre a quella della squalifica già ricevuta), sia semplicemente impedito a certi soggetti di partecipare come tesserati F.C.I. - e, ci si augura - di tutte le altre organizzazioni per cicloamatori nel prossimo futuro, ad attività cicloamatoriali, che hanno una componente agonistica non secondaria. Chi abbia compiuto il tragico errore di usare il doping, può nondimeno ottenere il tesseramento come cicloturista, in tal modo non vedendo precluso il proprio diritto a svolgere attività sportiva. Nessuna contraddittorietà, peraltro, va ipotizzata -come purtroppo fa la ricorrente - tra la valenza "costituzionale" del diritto a praticare uno sport ed il fondamentale principio che tale diritto della persona vada esercitato secondo regole che la storia dello sport ha scritto "nelle tavole della pietra", ed anzitutto quella di non truccare in alcun modo la leale competizione sportiva. Il Collegio ha ritenuto di elaborare anche sulla sostanza dei principi in gioco, anche come contributo giuridico di principio alla tenuta di capisaldi dell'ordinamento sportivo, il che certamente rientra nei compiti dell'Alta Corte. Il ricorso, come già specificato, è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla F.C.I. le spese del giudizio in complessive euro 1.000 (mille). Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 maggio 2014. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 30 maggio 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it