F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 9 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 6 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. SALINIS CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 500,00; – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2014 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALINIS/ORTE C5 DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 684 del 2.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 9 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 315/CGF del 6 Giugno 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. SALINIS CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 500,00; - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2014 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALINIS/ORTE C5 DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 684 del 2.4.2014) Al termine della gara del Campionato di Serie A2 del Calcio a 5 Salinis/Orte disputata il 29.3.2014, un gruppo di sostenitori locali, che già prima dell'incontro, all'atto dell'ingresso delle compagini in campo, aveva indirizzato ingiurie e sputi contro i calciatori avversari, invadeva il terreno di gioco aggredendoli e colpendoli ripetutamente con schiaffi, calci e pugni, sì da costringerli alla fuga ed a cercare riparo e protezione persino nello spogliatoio degli arbitri. L'accaduto, di particolare gravità, veniva perseguito dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 684 del 2.4.2014) con la squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2014 aggravata dall'obbligo di disputare le gare interne in campo neutro ed a porte chiuse, con 1 punto di penalizzazione e con l'ammenda di € 500,00. Contro tale pronuncia ha presentato ricorso a questa Corte l'A.S.D. Salinis eccependo che le sia stata inflitta una sanzione, il punto di penalizzazione, non prevista per la violazione di cui all'art.17 C.G.S. e lamentando che in prima istanza non sia stata tenuta nel debito conto l'attenuante dovutale per la fattiva collaborazione prestata nell'occorso dai propri dirigenti. L'appello non ha fondamento e va rigettato. E' anzitutto da chiarire come il richiamo normativo all'art.17 C.G.S. di cui ai motivi sia del tutto inconferente in quanto detta diposizione attiene a fattispecie diversa (fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara) e non ha niente a che vedere con il caso in esame assoggettato alla previsione di cui all' art 14 C.G.S. che disciplina la responsabilità oggettiva delle società per i fatti violenti dei propri sostenitori. Orbene, le sanzioni applicate in prima istanza sono quelle indicate, per gli episodi di particolare gravità, qual'è incontrovertibilmente quello giudicato, dal dettato in parola, chè, anzi, alcune di esse, la penalizzazione e la sanzione pecuniaria, sono state quantificate nel minimo edittale proprio in considerazione, come esplicitamente detto nella delibera gravata, del fattivo comportamento della società. La reclamante, quindi, non ha alcun valido argomento per dolersi del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo provvedimento equo e proporzionato al tasso di inciviltà antisportiva dell'accaduto e che va perciò integralmente confermato, disponendo l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Salinis Calcio A5 di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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