F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (344) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ACD FEMMINILE VARESE (FEMM. – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. LOMBARDIA – C.U. N. 51 DEL 24.4.2014 (nota n. 3613/225 pf 13/14 AA/ac del 20.1.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014
(344) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ACD FEMMINILE VARESE (FEMM. – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. LOMBARDIA – C.U. N. 51 DEL 24.4.2014 (nota n. 3613/225 pf 13/14 AA/ac del 20.1.2014).
La Soc. A.D.C. Femminile Varese ha proposto ricorso avverso la delibera 17/4/2014 della Commissione Disciplinare territoriale Lombardia pubblicata sul C.U. 51 del 24/4/2014 con la quale la società ricorrente è stata sanzionata con l’ammenda di € 1000,00 e la penalizzazione di due punti e le sue calciatrici Petruzzelli Lidia, Petruzzelli Serena e Benotti Letizia con la squalifica di una giornata. La ricorrente chiede il proscioglimento di tutti i deferiti o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta. All’udienza del 4/6/2014 il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Nel suo sintetico ricorso la A.D.C. Varese sostiene di essere già stata giudicata e prosciolta per i fatti oggetto del procedimento, formulando poi una serie di valutazioni del tutto irrilevanti ai fini di un’eventuale revisione della decisione impugnata. Infatti la ricorrente non contesta di avere impiegato nella partita contro la Ambrosiana Inter del 15/9/2013 valevole per il Campionato Nazionale Femminile di serie D girone A, le tre calciatrici suindicate che non erano in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art.34 NOIF per gli atleti di età inferiore ad anni 16. Pertanto è del tutto irrilevante (oltre che assai opinabile) che la violazione contestata abbia carattere “meramente burocratico” (testuale) o che la società abbia schierato le tre calciatrici non già per trarne vantaggio ma per accondiscendere ai desideri delle ragazze. Tali circostanze anche se fossero effettivamente sussistenti non escluderebbero le violazioni contestate. In effetti quindi l’unico motivo ammissibile è quello relativo ad una presunta violazione del principio “ne bis in idem”. Ma tale motivo è infondato in quanto la precedente decisione indicata dalla ricorrente non aveva affrontato la questione nel merito ma solo in rito sulla delibera del Giudice Sportivo, rimettendo gli atti alla Procura Federale al fine di valutare la sussistenza di violazioni disciplinari ; da qui nasce il presente procedimento. Le sanzioni inflitte in primo grado appaiono congrue e pertanto anche la richiesta subordinata di riduzione deve essere respinta. Il ricorso pertanto è infondato e deve essere rigettato. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (344) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ACD FEMMINILE VARESE (FEMM. – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. LOMBARDIA – C.U. N. 51 DEL 24.4.2014 (nota n. 3613/225 pf 13/14 AA/ac del 20.1.2014)."
