COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 04.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Somma Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui ai Comunicati n. 58 del 21/5/2014 e n. 59 del 23/5/2014 – Squalifica allenatore Multari Antonino fino al 31/10/2014 – Torneo Post Campionato Allievi “M. Dandelli”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 04.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C. Somma Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui ai Comunicati n. 58 del 21/5/2014 e n. 59 del 23/5/2014 – Squalifica allenatore Multari Antonino fino al 31/10/2014 – Torneo Post Campionato Allievi “M. Dandelli” La Società A.C. Somma ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31/10/2014 a carico dell’allenatore Multari Antonino, tenendo conto che per il caso in questione bisogna riferirsi per le motivazioni ai seguenti comunicati che vengono di seguito indicate : “rilevato che, a causa di un errore di trascrizione da parte del direttore di gara, nel precedente Comunicato (n. 58 é stato erroneamente inibito sino al 31/10/2014 il Sig. Corte Claudio, allenatore della Società Pescantina Settimo, anziché il Sig. Multari Antonino, allenatore della Società Somma, si provvede con la rettifica del presente Comunicato, con la motivazione riportata nel Si inibisce pertanto, il Sig. Multari Antonino sino al 31/10/2014 con la motivazione pubblicata nel Comunicato n. 58 del 21/5/2014 : “per aver offeso con frasi discriminatorie i giocatori di colore appartenenti alla società avversaria. La durata della sanzione, in forza del principio dell’effettività della stessa, tiene conto della sospensione estiva”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società A.C. Somma; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro il quale si é dichiarato non certo dell’attribuzione della presunta frase discriminatoria all’uno piuttosto che all’altro dei due allenatori (Società Somma e Pescantina Settimo) essendogli la stessa stata riportata e non avendola quindi personalmente sentita P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Somma; - di annullare la sanzione della squalifica sino al 31/10/2014 a carico dell’allenatore Multari Antonino. Essendo il ricorso accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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