DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 896 del 05.06.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 4/06/2014: LUPARENSE CALCIO A CINQUE – ACQUAESAPONE CALCIO A 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 896 del 05.06.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 4/06/2014: LUPARENSE CALCIO A CINQUE – ACQUAESAPONE CALCIO A 5
Reclamo preposto dalla società LUPARENSE CALCIO A CINQUE avverso l’esito dela gara LUPARENSE CALCIO A CINQUE – ACQUAESAPONE CALCIO A 5 del 04.06.2014.
Il Giudice sportivo,
rilevato che il gravame in oggetto attiene a provvedimenti disciplinari adottati dall'arbitro nei confronti del calciatore Feliciano Caputo Ricardo della Soc.Luparense,la valutazione dei quali gli è preclusa ai sensi dell'art.29,comma 3 del CGS;
Considerato,altresì,che la società ricorrente,per il caso di che trattasi,chiede che venga acquisita ed utilizzata la prova televisiva,senza peraltro aver avuto cura d'inoltrare entro le ore 16.00 apposito filmato a sostegno delle proprie tesi,così come previsto dall'art.35 comma 1 punto 3 del CGS;
Tenuto conto che tale inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso in questione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 29,comma 3 e 35,comma 1,punto 3 del CGS;
Conferma le decisioni assunte sulla gara in oggetto e pubblicate con C.U.894 del 5/6/ 2014.
La tassa di reclamo è addebitata alla società Luparense Calcio a Cinque.