COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 12/6/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DEPORTIVO LUCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE SANTINI ANTONIO FINO AL 4.6.2016, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA DEPORTIVO LUCO / CASTRONOVO, DISPUTATA IL 18.5.2014 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. n° 40 del 22.5.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 12/6/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DEPORTIVO LUCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE SANTINI ANTONIO FINO AL 4.6.2016, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA DEPORTIVO LUCO / CASTRONOVO, DISPUTATA IL 18.5.2014 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. n° 40 del 22.5.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Deportivo Luco ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Santini, perché, al termine della gara, colpiva con un calcio alla gamba sinistra il direttore di gara, procurandogli momentaneo dolore ed una prognosi di giorni uno per lesioni certificate dal locale nosocomio, il cui certificato è stato allegato al referto di gara. L’appellante ha dedotto che l’episodio sarebbe consistito in qualche urto tra il calciatore e il direttore di gara e sarebbe stato del tutto accidentale, poiché scaturito durante una fase concitata e conclusiva della partita che aveva sancito la promozione della compagine avversaria e ha concluso, pertanto, per l’annullamento ovvero, in subordine, per la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha, infatti, precisato che il gesto del Santini non ha provocato lesioni, come risulta dal referto di Pronto Soccorso allegato e che, al termine della gara il calciatore si è recato personalmente negli spogliatoi per scusarsi del gesto. Alla luce dei suddetti chiarimenti, che non possono non essere considerati singolari visto che lo stesso direttore di gara aveva inteso recarsi all’ospedale di Sulmona, la Commissione ritiene equo ridurre la sanzione fino al 30.07.15. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Santini Antonio fino al 30.07.15, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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