DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 896 del 05.06.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 4/06/2014: LUPARENSE CALCIO A CINQUE – ACQUAESAPONE CALCIO A 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 896 del 05.06.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 4/06/2014: LUPARENSE CALCIO A CINQUE – ACQUAESAPONE CALCIO A 5 Reclamo preposto dalla società LUPARENSE CALCIO A CINQUE avverso l’esito dela gara LUPARENSE CALCIO A CINQUE – ACQUAESAPONE CALCIO A 5 del 04.06.2014. Il Giudice sportivo, rilevato che il gravame in oggetto attiene a provvedimenti disciplinari adottati dall'arbitro nei confronti del calciatore Feliciano Caputo Ricardo della Soc.Luparense,la valutazione dei quali gli è preclusa ai sensi dell'art.29,comma 3 del CGS; Considerato,altresì,che la società ricorrente,per il caso di che trattasi,chiede che venga acquisita ed utilizzata la prova televisiva,senza peraltro aver avuto cura d'inoltrare entro le ore 16.00 apposito filmato a sostegno delle proprie tesi,così come previsto dall'art.35 comma 1 punto 3 del CGS; Tenuto conto che tale inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso in questione. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 29,comma 3 e 35,comma 1,punto 3 del CGS; Conferma le decisioni assunte sulla gara in oggetto e pubblicate con C.U.894 del 5/6/ 2014. La tassa di reclamo è addebitata alla società Luparense Calcio a Cinque.
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