COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 67 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC BOLZANO/BOZEN AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 60 DEL 22/05/2014 RELATIVAMENTE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL DIRIGENTE RIVETTI MICHELE FINO AL 02/10/2014 E AL DIRIGENTE CAPPELLETTI GIANCARLO FINO AL 30/10/2014 IN SEGUITO ALLA GARA DEL 11/05/2014 TRA REAL BOLZANO E FC BOLZANO/BOZEN 96 (CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI GIRONE D).

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale – N° 67 del 12.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC BOLZANO/BOZEN AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 60 DEL 22/05/2014 RELATIVAMENTE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL DIRIGENTE RIVETTI MICHELE FINO AL 02/10/2014 E AL DIRIGENTE CAPPELLETTI GIANCARLO FINO AL 30/10/2014 IN SEGUITO ALLA GARA DEL 11/05/2014 TRA REAL BOLZANO E FC BOLZANO/BOZEN 96 (CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI GIRONE D). La società FC Bolzano Bozen 96, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto, con il quale il G.S. ha comminato al dirigente Rivetti Michele la squalifica fino al 02/10/2014 ed al dirigente Cappelletti Giancarlo la squalifica fino al 30.10.2014 per i motivi contenuti nel C.U.. La ricorrente chiede, la riduzione del provvedimenti disciplinari assunti. Il reclamo è infondato. I fatti emergono dal rapporto e dal supplemento del rapporto dell’arbitro che i due dirigenti si sono resi responsabili dei fatti a loro addebitati Osservato che il rapporto dell’arbitro in base all’art. 35, comma 1, C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che d’altra parte le argomentazioni della società ricorrente non hanno pregio, le sanzioni irrogate vengono ritenute congrue nell’entità irrogata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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