COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 11.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Calciatore Eividas Velicka, già Castelbaldo Masi, ora svincolato dei Dirigenti accompagnatori Michele Cervato, Diego Dell’Aglio, Franco Gobbi, Tiziano Lucca, Giorgio Casarotti e Luca Reale della Società A.C.D. Castelbaldo Masi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 11.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Calciatore Eividas Velicka, già Castelbaldo Masi, ora svincolato dei Dirigenti accompagnatori Michele Cervato, Diego Dell’Aglio, Franco Gobbi, Tiziano Lucca, Giorgio Casarotti e Luca Reale della Società A.C.D. Castelbaldo Masi Il Vice Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 26/5/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Eividas VELICKA - Calciatore già Castelbaldo Masi, ora svincolato ”per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 6 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato n. 18 gare del Campionato Juniores Provinciale 2013/2014 nelle file della Società ACD Castelbaldo Masi senza averne titolo perché al momento non tesserato come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato della Procura F.I.G.C. Il Sig. Michele CERVATO – Dirigente Accompagnatore A.C.D. Castelbaldo Masi “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di n. 11 gare del Campionato Juniores Provinciale in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Eividas Velicka non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato della Procura F.I.G.C.”; Il Sig. Diego DELL’AGLIO – Dirigente Accompagnatore A.C.D. Castelbaldo Masi “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di una gara del Campionato Juniores Provinciale in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Eividas Velicka non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato della Procura F.I.G.C.”; Il Sig. Franco GOBBI – Dirigente Accompagnatore A.C.D. Castelbaldo Masi “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di n. 3 gare del Campionato Juniores Provinciale in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Eividas Velicka non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato della Procura F.I.G.C.”; Il Sig. Tiziano LUCCA – Dirigente Accompagnatore A.C.D. Castelbaldo Masi “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di una gara del Campionato Juniores Provinciale in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Eividas Velicka non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato della Procura F.I.G.C.”; Il Sig. Giorgio CASAROTTI – Dirigente Accompagnatore A.C.D. Castelbaldo Masi “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di n. 2 gare del Campionato Juniores Provinciale in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Eividas Velicka non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato della Procura F.I.G.C.”; Il Sig. Luca REALE – Dirigente Accompagnatore A.C.D. Castelbaldo Masi “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 5 delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di una gara del Campionato Juniores Provinciale in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Eividas Velicka non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato della Procura F.I.G.C.”; la Società A.C.D: CASTELBALDO MASI Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza del 10/6/2014. Sono risultati presenti all’udienza del 10/6/2014 : il Sig. Eividas Velicka calciatore svincolato i Signori Dirigenti Accompagnatori Michele Cervato, Diego Dell’Aglio, Franco Gobbi, Tiziano Lucca, Giorgio Casarotti presenti per delega depositata in atti a favore del Presidente Antonio Masiero la Società A.C.D. Castelbaldo Masi rappresentata dal Sig. Masiero Antonio (Presidente) Il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale. La C.D.T. ed il Rappresentante della Procura hanno preso atto che il deferimento del Sig. Luca REALE deve intendersi frutto di un errore, non essendo in alcun modo collegato alla Società Castelbaldo Masi. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite interessate rappresentate nella riunione del 10/6/2014, le stesse hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura : a carico del Sig. Eividas Velicka calciatore ora svincolato : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Michele Cervato Dirigente Accompagnatore : inibizione per tre mesi; a carico del Sig. Franco Gobbi Dirigente Accompagnatore : inibizione per 45 giorni a carico del Sig. Giorgio Casarotti Dirigente Accompagnatore : inibizione per 30 giorni a carico del Sig. Diego Dell’Aglio Dirigente Accompagnatore : inibizione per 15 giorni a carico del Sig. Tiziano Lucca Dirigente Accompagnatore : inibizione per 15 giorni a carico dell’ACD Castelbaldo Masi a) n. 5 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Juniores 14/15 b) ammenda di € 300,00.- di confermare trattarsi di un errore e quindi di annullare il procedimento a carico del Sig. Luca Reale. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto degli accordi sopra riportati intervenuti tra le parti : visto l’art. 23 del C.G.S.; ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva : dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Eividas Velicka calciatore ora svincolato : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Michele Cervato Dirigente Accompagnatore : inibizione per tre mesi; a carico del Sig. Franco Gobbi Dirigente Accompagnatore : inibizione per 45 giorni a carico del Sig. Giorgio Casarotti Dirigente Accompagnatore : inibizione per 30 giorni a carico del Sig. Diego Dell’Aglio Dirigente Accompagnatore : inibizione per 15 giorni a carico del Sig. Tiziano Lucca Dirigente Accompagnatore : inibizione per 15 giorni a carico dell’ACD Castelbaldo Masi a) n. 5 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Juniores 14/15 b) ammenda di € 300,00.- di confermare trattarsi di un errore e quindi di annullare il procedimento a carico del Sig. Luca Reale.
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