CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 1 aprile 2014 promosso da: Sig. Stefano Guberti / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 1 aprile 2014 promosso da: Sig. Stefano Guberti / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Angelo Piazza (Presidente) Avv. Guido Cecinelli (Arbitro) Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro) In data 1aprile 2014 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento arbitrale (prot. 2142 del 27 dicembre 2013) promosso da: STEFANO GUBERTI, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 6 novembre 1984, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio De Rensis del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, P.zza dei Tribunali n. 6, giusta procura rilasciata in calce all’Istanza di arbitrato – Istante– FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“FIGC”), con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58, giusta procura in calce alla memoria di costituzione. – Resistente – I. FATTO E PROCEDIMENTO 1. La vicenda de qua trae origine dal provvedimento del 4 giugno 2013, con il quale il Procuratore Federale della FIGC deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Stefano Guberti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’AS BARI Spa, per le violazioni dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., per aver, in occasione della partita Salernitana/Bari del 23 maggio 2009, in concorso tra loro e con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato. 2. Nel dettaglio, il deferimento contestava al Sig. Guberti l’aver coltivato, unitamente al compagno di squadra Daniele De Vezze, la trattativa con il tesserato della Salernitana Luca Fusco, al fine della effettiva conclusione dell’accordo volto all’alterazione del risultato della gara; condotta, questa, pluriaggravata per il conseguimento di tale alterazione nonché per la pluralità di illeciti commessi dal deferito, già sanzionato nell’ambito di altro precedente procedimento disciplinare. 3. Con C.U. n. 5/CDN del 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute provate le condotte ascritte al Guberti ed accertata la responsabilità di questo in ordine alle relative violazioni disciplinari, gli infliggeva la sanzione della squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei). 4. In particolare, la Commissione Disciplinare Nazionale considerava attendibili le dichiarazioni accusatorie rese a suo carico dal calciatore Masiello, il quale aveva riferito di una telefonata tra il Guberti ed il Fusco, il giorno prima della gara in questione, rivolta alla conclusione dell’accordo, alla presenza anche di altri compagni, nonché della distruzione da parte del Guberti del telefonino usato per tale telefonata, e dell’abitudine dello stesso di utilizzare più SIM e più telefoni. Secondo la Commissione Disciplinare Nazionale, tale dichiarazione trovava riscontro oggettivo nelle dichiarazioni del calciatore Lanzafame, che aveva indicato il Guberti, unitamente al De Vezze, come autore della telefonata la mattina stessa della gara; nelle dichiarazioni del calciatore Bonomi circa la partecipazione del Guberti con i compagni di squadra alla riunione nella palestra, nel corso della quale era stato rivelato l’accordo raggiunto con gli emissari della Salernitana per l’alterazione del risultato della gara; nelle dichiarazioni dell’Esposito, il quale aveva riferito che fu Guberti, unitamente al Masiello, a richiedergli di recarsi all’incontro con gli emissari della Salernitana, sia che lo stesso Guberti percepì la propria quota di compenso per l’attuazione della combine. 5. Avverso tale decisione, il Guberti proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. 6. Con decisione pubblicata il 25 novembre 2013 (C.U. 105/CGF), la Corte di Giustizia Federale respingeva il ricorso e confermava la sanzione già inflitta. 7. In particolare, la Corte rilevava che: le dichiarazioni rese dai diversi soggetti sulle varie condotte del Guberti, seppur non perfettamente coincidenti, “nella loro sostanziale univocità e complessiva convergenza, non risultano mai in contrasto le une con le altre”, attenendo, le divergenze tra esse rilevabili, ad elementi fattuali assolutamente secondari. Inoltre, a corroborare l’attendibilità di tali dichiarazioni accusatorie, a carico del Guberti vi era un “complesso indiziario di assoluta rilevanza, al quale concorrono elementi presuntivi di natura oggettiva, gravi, precisi e concordanti, tali da conferire un elevatissimo grado di attendibilità alla ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale ed accolta dalla Commissione Disciplinare”. 8. Con istanza di arbitrato depositata il 27 dicembre 2013 presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito, anche, “TNAS”), il Sig. Guberti impugnava la citata decisione della Corte di Giustizia Federale, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale (…); per l’effetto, dichiarare la completa assenza di responsabilità in capo all’odierno istante, con integrale proscioglimento dello stesso dall’addebito ascrittogli e con totale annullamento della punizione comminatagli in sede endofederale; in via subordinata, accertare e dichiarare, a carico del ricorrente, la sola violazione dell’art. 7 comma 7 del C.G.S. (omessa denuncia), in luogo della contestata incolpazione per illecito sportivo, con conseguente irrogazione al predetto calciatore della sanzione minima prevista dal C.G.S. (nella versione all’epoca in vigore).” Nell’ istanza di arbitrato veniva nominato quale Arbitro designato dalla parte l’Avv. Guido Cecinelli, il quale accettava la nomina. 9. In data 16 gennaio 2014, si costituiva in giudizio la FIGC, chiedendo il rigetto dell’istanza avversaria. La FIGC nominava quale proprio Arbitro l’Avv. Aurelio Vessichelli, il quale accettava l’incarico. 10. Successivamente, gli Arbitri designati dalle parti indicavano il Prof. Avv. Angelo Piazza quale Presidente del Collegio arbitrale. 11. Il Prof. Avv. Angelo Piazza accettava l’incarico di Presidente e fissava la prima udienza per il giorno 31 gennaio 2014. 12. Nel corso dell’udienza, le parti accettavano l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio, dichiarando, altresì, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio medesimo. Esperito, senza esito, il tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e 2, del Codice, il Collegio, su istanza delle parti, assegnava alle stesse termine sino al 13 febbraio 2014 per il deposito di memorie e documenti contenenti anche l’eventuale precisazione delle istanze istruttorie, e sino al 28 febbraio 2014 per il deposito di repliche ed eventuali documenti a confutazione. Inoltre, le parti autorizzavano congiuntamente il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il dispositivo, e prorogavano il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 30 giugno 2014. Il collegio, infine, si riservava sulla prosecuzione della controversia. 13. Con memoria depositata il 12 gennaio 2014, l’Istante insisteva per l’accoglimento delle domande spiegate con l’atto introduttivo del procedimento. Con memoria di replica del 28 febbraio 2014, la FIGC contestava, in fatto ed in diritto, le argomentazioni ex adverso, insistendo per il rigetto dell’istanza avversaria perché infondata e per la condanna di controparte alle spese del procedimento. 14. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 3 marzo 2014, il Collegio Arbitrale respingeva tutte le richieste istruttorie dell’istante, ritenendole non rilevanti ai fini del decidere, e fissava l’udienza di discussione per il 10 marzo 2014. 15. All’udienza del 10 marzo, svolta la discussione, nel pieno rispetto del contraddittorio, il Collegio tratteneva la causa in decisione. 16. In data 1 aprile 2014 veniva deliberato all’unanimità dal Collegio il dispositivo del lodo arbitrale. I. DIRITTO 1. Partendo da una prospettiva di carattere generale, non può non evidenziarsi come i numerosi ed incisivi elementi probatori raccolti tanto dalla Procura della Repubblica di Bari in sede penale quanto dalla Procura Federale in ambito sportivo consentano di ritenere il configurarsi di un illecito sportivo in occasione della gara SALERNITANA – BARI del 23 Maggio 2009. A tale “combine” parteciparono diversi tesserati, appartenenti soprattutto alla Società pugliese, molti dei quali rei confessi ed adeguatamente puniti dalla giustizia sportiva. Trattasi, com’è ovvio, di comportamenti quanto mai gravi, che vanno a snaturare l’essenza stessa della competizione agonistica, minando alla base l’intero ordinamento calcistico e mettendone a repentaglio l’integrità e la sopravvivenza. 2. In siffatto contesto, va inserita e valutata la posizione specifica del calciatore Stefano GUBERTI, sia per quel che concerne il coinvolgimento dello stesso nella vicenda in discorso sia con riferimento alla precipua qualificazione, sul piano giuridico-sportivo, della condotta da quegli in concreto posta in essere. 3. Sotto il profilo prettamente materiale, è pacifico come tre siano gli episodi che la Procura Federale contesta al giocatore de quo: a) la partecipazione dello stesso alla riunione tenutasi nella palestra dello Stadio “San Nicola”, presumibilmente il Giovedì prima della gara in oggetto, riunione cui avrebbe partecipato pressoché l’intera squadra del BARI e nel corso della quale sarebbero stati illustrati da Cristian STELLINI i particolari di un incontro svoltosi tra quest’ultimo, unitamente ai compagni di squadra Marco ESPOSITO, Daniele DE VEZZE e Nicola SANTONI, ed alcuni tesserati della SALERNITANA (i giocatori Luca FUSCO e Massimo GANCI nonché il Vice-Presidente Cosimo D’ANGELO), al fine di pervenire all’alterazione della partita in questione in favore del club campano; b) i contatti telefonici che il GUBERTI avrebbe intrattenuto con il FUSCO, la sera antecedente alla gara, in una camera dell’albergo sede del ritiro del BARI ed alla presenza di molteplici compagni di squadra, con l’intento di perfezionare l’accordo illecito non ancora raggiunto; c) la consegna del denaro, dopo la partita, ad opera di un emissario della SALERNITANA (il già citato D’ANGELO), presso l’abitazione dell’ESPOSITO, il quale avrebbe provveduto a distribuirlo tra diversi calciatori del BARI, ivi compreso il GUBERTI. 4. Con riguardo al primo episodio (la riunione in palestra), è doveroso osservare come le dichiarazioni rese in proposito da Andrea MASIELLO (cfr. audizione P.F. del 10.07.2012 ed interrogatorio P.M. di Bari del 30.07.2012), il quale inserisce tra i presenti anche il GUBERTI, siano ampiamente e significativamente riscontrate da svariati altri tesserati, ascoltati sia dalla Procura della Repubblica di Bari che dalla Procura Federale: tra questi, in particolare, Cristian STELLINI (cfr. interrogatorio P.M. di Bari del 07.08.2012) e, soprattutto, Simone BONOMI (cfr. audizione P.F. del 04.03.2013 ). Lo stesso GUBERTI, dal canto suo, sia nell’audizione avanti alla Procura Federale del 16.03.2013 sia, ancor più esplicitamente, nei propri scritti difensivi, non nega la sua presenza alla riunione, pur cercando di sminuire al massimo la portata di tale partecipazione. In ordine alle affermazioni del MASIELLO, gli strenui tentativi di parte istante di minarne, alla radice, l’attendibilità e la credibilità non colgono nel segno, proprio alla luce dei molteplici riscontri rinvenibili nelle dichiarazioni cui poc’anzi si è fatto cenno. 5. Una volta, dunque, fugato ogni dubbio in merito alla effettiva presenza del GUBERTI alla menzionata riunione, occorre affrontare il problema della qualificazione giuridico sportiva da dare al comportamento tenuto, nell’occasione, dal calciatore medesimo: bisogna, cioè, stabilire se la predetta condotta integri veri e propri atti diretti ad alterare il risultato e/o lo svolgimento della gara e, quindi, un illecito sportivo ai sensi dell’art. 7 comma 1 del C.G.S. (così come sostenuto dalla Procura Federale e condiviso dai Giudici di primo e di secondo grado) ovvero se la stessa, pur disciplinarmente censurabile, debba essere ricondotta sotto una differente fattispecie. Ebbene, in linea con quanto recentemente stabilito dallo stesso T.N.A.S., sia pure in diversa composizione, per altri procedimenti (cfr. lodi GILLET e CAPUTO), l’atteggiamento meramente e rigorosamente passivo osservato dal GUBERTI, che, alla stregua di molti altri suoi compagni di squadra, si limitava ad ascoltare lo STELLINI, senza proferire parola alcuna e senza il benchè minimo cenno di assenso, non può essere considerato sufficiente a configurare un illecito sportivo, mancando la soglia probatoria minima all’uopo richiesta, soglia che, per consolidata ed univoca giurisprudenza, può essere inferiore all’oltre ogni ragionevole dubbio di stampo penalistico ma, deve, comunque, superare il generico livello probabilistico: nel caso di specie, neppure un limite di tal guisa può dirsi raggiunto. 6. Viceversa, è certamente ravvisabile nel GUBERTI la perfetta e nitida contezza dell’illecito sportivo che si stava perpetrando al suo cospetto: il che avrebbe dovuto imporgli di informare, senza indugio, la Procura Federale di quanto stava accadendo, così come perentoriamente ed inequivocabilmente previsto dall’art. 7 comma 7 del C.G.S. L’inottemperanza ad un simile obbligo, indubitabilmente ascrivibile al calciatore medesimo, comporta per lui le conseguenze sanzionatorie normativamente prescritte e concretamente statuite dallo scrivente Collegio, nella misura di cui al dispositivo del presente lodo. 7. Passando, ora, al secondo episodio in contestazione (le asserite telefonate tra il GUBERTI ed il FUSCO), è inevitabile constatare come, in tal caso, a differenza che per il precedente accadimento, non possa reputarsi raggiunta alcuna prova, neppure nella diversa e più mite ottica dell’omessa denuncia. Più esattamente, va rilevato, al riguardo, come le dichiarazioni di Andrea MASIELLO non trovino stavolta idoneo conforto in nessuna delle altre testimonianze, nemmeno in quelle di Davide LANZAFAME e di Simone BONOMI, dall’accusa ritenute, invece, in grado di supportare sufficientemente le asserzioni del primo. A tal proposito, è sufficiente rilevare come il MASIELLO riporti circostanze temporali (la sera prima della gara) e modalità esecutive (contatti telefonici tra il solo GUBERTI ed il FUSCO) che poco o niente si conciliano con quelle del LANZAFAME (la mattina della partita e chiamate tra il DE VEZZE ed il FUSCO), mentre l’inserimento del GUBERTI, in quest’ultimo caso, si dispiega in forma meramente dubitativa (“penso anche il GUBERTI”). Davvero troppo poco per sostenere efficacemente una incolpazione per inadempienze disciplinarmente rilevanti, men che meno per un illecito sportivo. 8. Quanto alla presunta distruzione, ad opera del GUBERTI, del telefono da questi utilizzato per chiamare il FUSCO, distruzione che sarebbe avvenuta, la mattina dopo, alla presenza del solo Andrea MASIELLO, trattasi di un accadimento che, al di là ed a prescindere da ogni riflessione sulla verosimiglianza o meno di un simile evento, è stato riferito unicamente dal MASIELLO, senza che tale circostanza sia stata ulteriormente riscontrata. Identico discorso vale per la detenzione, da parte del GUBERTI, di “diverse schede telefoniche”, situazione, anche questa, riportata dal solo MASIELLO. 9. Per quel che attiene al terzo episodio ascritto dall’accusa al GUBERTI (la ripartizione del denaro), le considerazioni di questo Collegio non si discostano granchè da quelle appena delineate, mancando validi elementi istruttori in grado di conferire dignità probatoria agli scarni e criptici riferimenti ravvisabili in atti. In proposito, i soli accenni al GUBERTI provengono da Marco ESPOSITO, il quale, senza neppure espressamente inserirlo nell’elenco dei destinatari del pretium sceleris enunciato ai P.M. di Bari nell’interrogatorio del 3 Ottobre 2012, si limita a riferire che “per DE VEZZE e GUBERTI i soldi erano pochi”. Sulla insufficienza delle dichiarazioni monosillabiche (“Sì” o “No”) dell’ESPOSITO circa la partecipazione (o meno) di questo o di quel calciatore alla distribuzione dei soldi, tengasi conto, altresì, delle pronunce del T.N.A.S. nei già richiamati lodi GILLET e CAPUTO. 10. Con riguardo, poi, a quanto significato alla Procura Federale nell’audizione del 12 Marzo 2013 da Corrado COLOMBO, il quale, durante il rientro a Bari dopo la gara disputata a Salerno, avrebbe udito, “in fondo al pullman, qualcuno [che] parlava di questa distribuzione di soldi”, si è in presenza, per l’ennesima volta, di una esternazione non solo completamente isolata e priva di riscontri ma anche caratterizzata, di per sé, da evidente incertezza; pertanto, nulla che possa sostenere un qualsiasi addebito ai fini che qui interessano. 11. Un’ultima brevissima riflessione meritano gli sporadici ed incidentali passaggi (dell’ESPOSITO e del MICOLUCCI) ai rapporti tra il GUBERTI ed il non tesserato A.G., proprietario di un locale di Bari frequentato da molti calciatori: è inutile rimarcare come neppure la suddetta circostanza, quale che fosse il livello di familiarità e/o di amicizia esistente tra i due, potesse e possa dimostrare alcunché, in termini di coinvolgimento dell’odierno istante nell’illecito sportivo per cui è causa. 12. In definitiva, alla luce di tutte le suesposte argomentazioni e considerazioni, lo scrivente Collegio ritiene che il sig. Stefano GUBERTI, in riforma dell’impugnata delibera della Corte di Giustizia Federale, debba essere prosciolto dall’accusa di illecito sportivo per la gara SALERNITANA – BARI del 23 Maggio 2009, mentre debba essere riconosciuto responsabile di omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., essendo egli venuto meno all’obbligo di informare senza indugio la Procura Federale della combine a sua conoscenza. Sul piano sanzionatorio, attesa la minore gravità del comportamento ascrittogli in questa sede, appare congrua ed equa una riduzione della sanzione a carico del GUBERTI da tre anni e sei mesi a tredici mesi. Per le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale, alla luce della complessità della materia trattata e del solo parziale accoglimento della spiegata domanda, si dispone l’integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite. Dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, che si quantificano in € 6000,00 (euro seimila/00) oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti: a. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato proposta dal Sig. Stefano GUBERTI e, per l’effetto, annulla la decisione federale impugnata; b. infligge, nel contempo, al Sig. Stefano GUBERTI, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., la sanzione della squalifica per mesi 13; c. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio; d. pone a carico delle parti, nella misura del 50%, il pagamento dei diritti amministrativi e degli onorari del Collegio Arbitrale; e. dichiara incassati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati della parti. Così deliberato all’unanimità in data 1 aprile 2014 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicati. F.to Angelo Piazza F.to Guido Cecinelli F.to Aurelio Vessichelli
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