CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 maggio 2014 promosso da: Sig. Federico Pastorello / Genoa C.F.C. SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 maggio 2014 promosso da: Sig. Federico Pastorello / Genoa C.F.C. SpA IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI – ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 1915 del 23 ottobre 2013 promosso da: Sig. Federico Pastorello, nato a Rovereto il 9 luglio 1973, cod. fisc. PSTFRC73L09H612T, in proprio e in qualità di legale rappresentante di P&P SPORT MENAGEMENT SAM, con sede in Monaco, p. iva 31000041490, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Puglisi Maraja, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Via Prato Santo n. 4 istante CONTRO GENOA C.F.C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, Via Ronchi n. 77 intimato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal mandato procuratorio conferito dal club genovese a Federico Pastorello affinché quest’ultimo curasse gli interessi della società relativamente al trasferimento del calciatore Emiliano Moretti. Con atto depositato in data 23 ottobre 2013 prot. n. 1915, l’istante proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; in mancanza di costituzione della parte nominata, il Presidente del Tribunale nominava arbitro del GENOA C.F.C. S.p.a. l’Avv. Guido Cecinelli. Tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro), Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 3 aprile 2014 presso la sede dell’arbitrato. Il Sig. Pastorello formulava le seguenti conclusioni: «condannarsi la società Genoa C:F.C. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, Via Ronchi n. 77 al pagamento in favore del signor Federico Pastorello, per la causale di cui in narrativa, della capitale somma di Euro 90.000,00= o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di procedura, con gli interessi legali dalla scadenza della fattura, o comunque dalla domanda, al saldo». All’udienza del 3 aprile 2014, il Collegio, dopo aver preso atto della mancata costituzione della parte intimata e, conseguentemente, ritenendo esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava la discussione all’esito della quale il Collegio si riservava trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. I. Il Sig. Pastorello ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti del club genovese in virtù del mandato sottoscritto tra la società sportiva e l’odierno istante. Il contratto stipulato con l’odierno intimato in data 9 luglio 2009, e depositato in data 3 agosto 2009, prevedeva ex art. 2 che «l’Agente ha diritto ad una somma forfettaria di € 270.000,00, da corrispondersi con le seguenti modalità e tempi: € 90.000,00 entro il 15/12/2010; € 90.000,00 entro il 15/12/2011; € 90.000,00 entro il 15/12/2012;». È stato previsto, quale condizione per il pagamento degli onorari a favore dell’odierno istante, che il calciatore Emiliano Moretti permanesse nella società genovese; condizione realizzatasi atteso che l’atleta è stato tesserato dalla società intimata con un contratto avente scadenza al 30 giugno 2013. La difesa dell’istante osserva come il sig. Pastorello, e per lui la società P&P SPORT MENAGEMENT SAM giusta attribuzione ex contractu dei diritti economici e patrimoniali, abbia emesso, in data 4 maggio 2012, la fattura relativa all’ultima tranche di pagamento prevista, con scadenza 15 dicembre 2012. Fattura che non ha avuto alcun riscontro, atteso che il sodalizio genovese è rimasto inadempiente ai propri impegni assunti nei confronti del sig. Pasorello. Tra l’altro, conclude la difesa di parte istante, l’Agente ha già dato corso ad una diversa procedura arbitrale nei confronti del GENOA C.F.C. S.p.a. nel giugno 2012, dal momento che la parte intimata, anche con riferimento alle due tranche pattuite, rispettivamente con scadenza dicembre 2010 e dicembre 2011, non aveva corrisposto al sig. Pastorello quanto dovuto. Procedura arbitrale definita con lodo n. 457 del 28 febbraio 2013, con il quale il Tribunale «riconosceva il diritto dell’odierno ricorrente a percepire il compenso richiesto di € 180.000,00= oltre iva e interessi legali dal 29/6/2012 sino all’effettivo soddisfo, relativo ai ratei con scadenza 15/12/2010 e 15/12/2011 previsti nel mandato in oggetto, conferito in data 9/7/2009». Infine, osserva la difesa del signor Pastorello, le parti in data 29 marzo 2013 hanno sottoscritto una scrittura privata con la quale GENOA C.F.C. S.p.a. ha riconosciuto il proprio debito nei confronti dell’odierno istante, sia avuto riguardo a quanto stabilito con il lodo del 28 febbraio 2013, sia avuto riguardo all’importo di € 90.000,00 quale terza tranche di pagamento relativa al corrispettivo pattuito con il mandato del 9 luglio 2009. Ebbene, anche la scrittura privata, con le modalità e tempistiche di pagamento ivi stabilite, non è stata rispettata dal sodalizio genovese che, conseguentemente, ha continuato a rimanere inadempiente ai propri obblighi assunti nei confronti del signor Pastorello. 2. Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata. La parte istante ha fornito prova del proprio diritto. In particolare, ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme pattuite nel contratto di mandato. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,‐ ovvero per l'adempimento del contratto ‐ deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010). Tra l’altro, il Collegio osserva come il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport abbia già avuto modo di esaminare la stessa vicenda, ma con riferimento al mancato pagamento della prima e della seconda tranche del corrispettivo pattuito, accertando «l’esistenza e l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria a carico della parte intimata». Medesima ed identica condotta posta in essere dall’odierna società intimata che non ha corrisposto al sig. Pastorello quanto da quest’ultimo maturato in virtù del mandato del 9 luglio 2009. 3. La parte istante ha chiesto solo il riconoscimento degli interessi legali. La domanda può essere accolta con conseguente condanna al pagamento degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 2012 fino all’integrale soddisfo. 4. La recidiva condotta di GENOA C.F.C. S.p.a. nel non adempiere ai propri obblighi, costringendo la controparte del rapporto contrattuale a ricorrere due volte innanzi al Tribunale per la tutela dei propri diritti ed interessi derivanti dal medesimo contratto e, in ogni caso, il principio di soccombenza, comportano che le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale siano poste a carico della parte intimata e liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: • Accoglie la domanda formulata dal Signor Federico Pastorello in proprio e nella qualità di legale rappresentante di P&P SPORT MENAGEMENT SAM e, per l’effetto, condanna GENOA C.F.C. S.p.a. a corrispondere agli istanti l’importo di € 90.00,00, oltre IVA se dovuta per legge, oltre interessi legali dal 15 dicembre 2012 fino al soddisfo; • condanna GENOA C.F.C. S.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore del Signor Federico Pastorello che liquida in € 1.500,00 oltre IVA e C.P.A.; • fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico di GENOA C.F.C. S.p.a.il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale che liquida complessivamente in € 5.000,00 oltre accessori; • pone a carico di GENOA C.F.C. S.p.a. il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; • dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dal Signor Federico Pastorello. Così deliberato, all’unanimità, in data 27 maggio 2014 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Guido Cecinelli F.to Aurelio Vessichelli
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