F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KEVIN MATHIEW VINETOT – (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014
(252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KEVIN MATHIEW VINETOT - (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014).
Il deferimento
Con provvedimento n. 4358/634 pf 12 - 13/SP/blp del 17/02/2014, il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:
- Kevin Mathieu Vinetot per la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospeso per motivi disciplinari nonché per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, per avere consentito che venisse fatto uso di atti con la propria sottoscrizione non veridica. Il presente procedimento proviene da un provvedimento di stralcio della posizione dell’odierno incolpato, adottato da questa Commissione disciplinare in data 12.5.2014 a seguito di una richiesta di rinvio avanzata dal deferito. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Kevin Mathieu Vinetot, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Kevin Mathieu Vinetot, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Kevin Mathieu Vinetot, sanzione della squalifica di giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 90 (novanta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per giorni 90 (novanta) nei confronti del Sig. Kevin Mathieu Vinetot. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
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