F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014 (346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CARLINO (Presidente della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl – (nota n. 6587/656 pf13-14 AM/pp del 13.5.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014 (346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CARLINO (Presidente della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl - (nota n. 6587/656 pf13-14 AM/pp del 13.5.2014). Il deferimento Con provvedimento del 13 maggio 2014, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1) Il Signor Raffaele Carlino, Presidente della Società SS Ischia Isola Verde Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione al C.U. n. 168/A del 7 maggio 2013, Sistema Licenze Nazionali, requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B”, per il mancato adeguamento, antro il 31 dicembre 2013 delle dimensioni e della carenza di attrezzature sufficienti della sala giornalisti e fotografi dello Stadio E. Gazzella, ai criteri infrastrutturali previsti dal predetto Comunicato, così come rilevato dalla Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro in data 16 settembre 2013 e richiesto alla Società SS Ischia Isola Verde Srl in data 3 ottobre 2013 dalla Commissione Criteri Infrastrutturali. 2) La Società SS Ischia Isola Verde Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Raffaele Carlino e la Società SS Ischia Isola Verde Srl, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Carlino e la Società SS Ischia Isola Verde Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Raffaele Carlino, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società SS Ischia Isola Verde Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Raffaele Carlino; - ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) a carico della Società SS Ischia Isola Verde Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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