F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014 (317) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO ROMANO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, attualmente svincolato) – (nota n. 5584/202 pf11-12 GR/mg del 3.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014
(317) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO ROMANO (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, attualmente svincolato) - (nota n. 5584/202 pf11-12 GR/mg del 3.3.2014).
Il deferimento
Con la nota sopra indicata il Vice Procuratore federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4 CGS trasmessa a questa Commissione disciplinare nazionale, deferiva:
- Il Sig. Romano Gianpiero, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS e dell’art. 8, comma 15, del CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese legali nella misura dei 2/3 liquidate in € 500,00, nonché del costo amministrativo del procedimento liquidato in € 500,00 oltre agli onorari del conciliatore per € 250,00 e glio norari dei componenti del Collegio pari ad € 3.500,00, così come disposto dalla Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, con Lodo n. 240/11/B del 23.05.2011; Il deferimento in oggetto era seguito all’atto di denuncia del 31.08.2011 pervenuto alla Procura in data 02.09.2011 a firma dell’Avv. Annalisa Roseti, legale della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, con la quale veniva segnalato il mancato pagamento, entro il termine di 30 giorni, dei costi amministrativi del procedimento arbitrale, degli oneri di conciliazione, delle spese di assistenza legale, nonché degli onorari del Collegio liquidati nel Lodo n. 240/11/B del 23.05.2011 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti. Dalle indagini svolte era risultato che in data 03.03.2011 il calciatore Sig. Romano Gianpiero aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito del mancato pagamento da parte della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl degli emolumenti relativi alle mensilità da gennaio a giugno 2010, delle mensilità di gennaio e febbraio 2011, del premio di promozione per la stagione sportiva 2009/2010, della penale quale mancato impiego in n. 7 gare di campionato della stagione sportiva 2009/2010, delle eventuali mensilità e somme relative alla parte variabile del contratto maturanda nel corso del procedimento, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria; - che il predetto Collegio Arbitrale dichiarava tenuta la suddetta Società Calcio Portogruaro al solo pagamento della mensilità relativa a febbraio 2011 rigettando ogni altra domanda avanzata dal calciatore; compensando altresì le spese legali nella misura dei 2/3 ponendo a carico del Sig. Romano il terzo residuo che liquidava in € 500,00, nonché il costo amministrativo del procedimento liquidato in € 500,00 oltre agli onorari del conciliatore per € 250,00 e gli onorari dei componenti del Collegio pari ad € 3.500,00; - che nonostante il predetto lodo della Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti fosse stato comunicato alla Società Calcio Portogruaro Summaga Srl presso la sede della stessa Società mediante lettera raccomandata in data 23.05.2011, recapitata in data 26.05.2011;il calciatore non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 8, comma 15, del CGS; Il Romano faceva pervenire a questa Commissione documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutte le somme di cui all’incolpazione entro il termine dei 30 giorni di cui alla norma del CGS richiamata decorrente dal 22 luglio 2013 ,data di ricezione dell’intimazione al pagamento da parte dell’Avv. Annalisa Roseti legale della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl. In sede di trattazione il Procuratore federale, in assenza dell’incolpato concludeva per l’accoglimento del deferimento; in subordine chiedeva una integrazione istruttoria mediante acquisizione della ricevuta di ritorno della comunicazione del lodo arbitrale fatta al Romano, da parte della segreteria del Collegio arbitrale. Essendo stata accolta con apposita ordinanza, quest’ultima richiesta con pedissequo rinvio della trattazione, la Procura federale acquisiva e produceva la documentazione in oggetto; All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto conferma del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni della squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); nessuno é comparso per il deferito. I motivi della decisione La Commissione osserva che dalla documentazione acquisita, (la Procura federale assume già esistente in atti, anche se non opportunamente evidenziata), si desume che il lodo arbitrale in oggetto era stato inviato nella stessa data 23/05/2011 sia alla Società Portogruaro che al calciatore Romano; e che dalle ricevute di consegna prodotte, la comunicazione del Lodo risulta pervenuta alla detta Società di calcio il 26 maggio 2011; mentre al calciatore Romano è stata recapitata il giorno 31 maggio 2011 al domicilio eletto presso lo Studio legale Marino Dr Statuti. Se ne deduce che il pagamento effettuato dal deferito in data 11 agosto 2011 è stato palesemente effettuato oltre i 30 giorni prescritti dall’art. 8 comma 15 del CGS; e che pertanto sussiste la violazione contestata dalla Procura federale e di cui al deferimento in oggetto. P.Q.M. La Commissione, accertata la sussistenza della violazione contestata; visto l’art. 16 CGS infligge a Romano Giampiero la sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.
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