F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014 (353) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO ZIZZARI (all’epoca dei fatti Presidente p.t. e Legale rappresentante della Società SS Modugno Calcio a 5), Società SS MODUGNO CALCIO A 5 – (nota n. 6918/604 pf13-14 MS/vdb del 22.5.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014 (353) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO ZIZZARI (all’epoca dei fatti Presidente p.t. e Legale rappresentante della Società SS Modugno Calcio a 5), Società SS MODUGNO CALCIO A 5 - (nota n. 6918/604 pf13-14 MS/vdb del 22.5.2014). Il deferimento Con provvedimento del 22.5.14 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Vittorio Zizzari, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della SS Modugno Calcio a 5, nonché la stessa Società SS Modugno Calcio a 5, per rispondere: Zizzari della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, prevista dall’ art. 1 comma 1 CGS, per avere gestito l’accordo economico, soltanto in apparenza stipulato col calciatore Giuseppe Di Ciaula, che presentava firme non riferibili a quelle solitamente sottoscritte in altri atti da quest’ultimo; per aver dichiarato di aver consegnato, in data 6.10.12, allo stesso calciatore, assegno bancario per prestazioni sportive fornite alla Società, ed aver sostenuto che lo stesso fosse stato incassato in data 29.10.12, circostanza rivelatasi non veritiera; per aver omesso di comunicare al calciatore l’avvenuto deposito del contratto, in violazione dell’art. 94 ter, comma 2, NOIF; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS e della su citata violazione dell’art. 94 ter, comma 2, NOIF. All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Vittorio Zizzari e la Società SS Modugno Calcio a 5, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Vittorio Zizzari e la Società SS Modugno Calcio a 5, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Vittorio Zizzari, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società SS Modugno Calcio a 5, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Vittorio Zizzari; - ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società SS Modugno Calcio a 5. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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