F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014 (354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BARBA (all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl – (nota n. 6911/171 pf13-14 AM/ma del 22.5.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014
(354) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BARBA (all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl - (nota n. 6911/171 pf13-14 AM/ma del 22.5.2014).
Il deferimento
Con provvedimento del 22 maggio 2014 il Procuratore federale vicario ha deferito a questa Commissione:
- il Sig. Pasquale Barba, all'epoca dei fatti, persona che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della Società ASG Nocerina Srl;
- la Società ASG Nocerina Srl
per rispondere:
- il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CGS vigente, nonché per essersi introdotto indebitamente, poiché non ne aveva titolo, sul terreno di gioco e nel tunnel che conduce all'interno degli spogliatoi e ciò al termine della gara Nocerina – Frosinone del 27.09.2013, e nell'occasione colpiva dapprima con uno schiaffo alla nuca il calciatore Russo Adriano e successivamente con un pugno al volto il calciatore Gucher, entrambi tesserati con la Società Frosinone Calcio; - la seconda a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per la condotta ascritta al Sig. Barba Pasquale, che, all’epoca dei fatti, svolgeva attività all'interno e nell'interesse della Società ASG Nocerina Srl, per l'atto di violenza commesso ai danni del calciatore Russo Adriano. La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sulla base degli atti e degli accertamenti relativi all'identificazione della persona, che, al termine della gara Nocerina – Frosinone del 27.09.2013, si è introdotta indebitamente, poiché non ne aveva titolo, sul terreno di gioco e nel tunnel che conduce all'interno degli spogliatoi, e nell'occasione colpiva dapprima con uno schiaffo alla nuca il calciatore Russo Adriano e successivamente con un pugno al volto il calciatore Gucher, entrambi tesserati con la Società Frosinone calcio. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il difensore del Sig. Pasquale Barba faceva pervenire una memoria chiedendo alla Commissione disciplinare di voler: - in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del deferimento per violazione del giudicato; - nel merito, rigettare il deferimento e, per l'effetto prosciogliere – assolvere il deferito, in quanto non è stata raggiunta la prova; - in subordine, nella denegata ipotesi dell'accoglimento del deferimento, sanzionare l'incolpato nel minimo della pena edittale. Anche la Società ASG Nocerina Srl faceva pervenire una memoria chiedendo alla Commissione Disciplinare di voler dichiarare inammissibile la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura federale secondo il principio del “ne bis in idem” essendo già stata sanzionata dal Giudice Sportivo per gli stessi fatti. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di anni 1 (uno) di inibizione per il Sig. Barba Pasquale, e l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) la ASG Nocerina Srl. É comparso inoltre il difensore del Sig. Pasquale Barba, il quale si è riportato integralmente alle difese in atti. Nessuno é comparso per la ASG Nocerina. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dal deferito Pasquale Barba, il quale, al termine della gara Nocerina – Frosinone del 27.09.2013, si è introdotto indebitamente, poiché non ne aveva titolo, sul terreno di gioco e nel tunnel che conduce all'interno degli spogliatoi, e nell'occasione colpiva dapprima con uno schiaffo alla nuca il calciatore Russo Adriano e successivamente con un pugno al volto il calciatore Gucher, entrambi tesserati con la Società Frosinone Calcio. Infatti in virtù delle immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno consentito anche al Questore della Provincia di Salerno di emettere nei suoi confronti un provvedimento D.A.S.P.O., ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/89, per gli stessi fatti, con il conseguente divieto per 18 mesi di accedere su tutto il territorio nazionale nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, il responsabile di dette aggressioni veniva successivamente identificato in Pasquale Barba, responsabile area marketing della Società ASG Nocerina Srl, così come qualificato peraltro dal sito ufficiale della Società. Da quanto sopra consegue la responsabilità oggettiva della Società ASG Nocerina Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 2, CGS in relazione all'art. 1 comma 5 del CGS, unicamente per la condotta violenta posta in essere dal Sig. Barba Pasquale nei confronti del calciatore Russo Adriano poiché per quella in danno del calciatore Gucher è stata già sanzionata dal Giudice Sportivo. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno) al Sig. Pasquale Barba e l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società ASG Nocerina Srl.
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