F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014 (296) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD CALCIO CORRIDONIA (Ecc.), AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00, INFLITTA CON CU n. 141 del 19.3.2014 – CDT presso C.R. Marche – (nota n. 2553/192 pf 13/14 GT/dl del 22.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014
(296) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD CALCIO CORRIDONIA (Ecc.), AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00, INFLITTA CON CU n. 141 del 19.3.2014 – CDT presso C.R. Marche - (nota n. 2553/192 pf 13/14 GT/dl del 22.12.2013).
Con atto di gravame del 26.03.2014, ritualmente proposto, la Società SSD Corridonia, proponeva appello avverso la sanzione dell’ammenda di € 800,00 inflitta dalla Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Marche, con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 141 del 19 marzo 2014. L’appellante Società censurava la decisione di primo grado ritenendola viziata da una non corretta valutazione delle risultanze processuali ed eccependo, preliminarmente, una violazione del dovere di astensione del primo Collegio per incompatibilità derivante dall’aver precedentemente giudicato sugli stessi fatti, nonchè una violazione e/o errata applicazione del principio del ne bis in idem, nel merito eccepiva una eccessiva onerosità della sanzione inflitta. Alla riunione del 19.06.2014, il difensore dell’appellante Società si è riportato al proprio atto di appello chiedendone integrale accoglimento, mentre il rappresentante della Procura federale insisteva per il rigetto e la conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice di primo grado. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue: Per prima cosa vanno esaminate le questioni procedurali, aventi carattere preliminare, sollevate dall’odierna appellante. Del tutto priva di pregio è la censura in ordine alla violazione del dovere di astensione per presunta incompatibilità dei Giudici di primo grado derivante dall’avere compiuto “una valutazione contenutistica delle consistenze dell’ipotesi accusatoria e una deliberazione non formale ma di merito...tale da condizionare il successivo giudizio per la c.d. forza della prevenzione…” scaturente nella decisione pubblicata sul C.U. n. 7/2013. Per meglio comprendere la vicenda che ci occupa, appare opportuno ricostruire brevemente l’iter che ha portato all’impugnata decisione. La C.D.T. presso il C.R. Marche, a termine del giudizio conclusosi con il provvedimento pubblicato nel C.U. n. 7 del 13.08.2013, decideva nel merito del reclamo proposto dalla soc. ASD Cagliese avverso le decisioni del G.S. accogliendo il reclamo ed assegnando gara vinta alla reclamante. Nello stesso dispositivo, l’Organo Giudicante, inoltre, disponeva l’invio degli atti alla Procura federale per i necessari approfondimenti in merito ad ulteriori responsabilità emerse dal dibattimento, al termine delle cui indagini veniva disposto il deferimento di alcuni tesserati e delle squadre ASD Cagliese e SSD Calcio Corridonia. Si tratta, pertanto, di due distinti giudizi, uno vertente sulla regolarità della gara (in secondo grado) e l’altro oggetto di deferimento per comportamenti contrari ai principi di lealtà e correttezza di alcuni tesserati e delle Società di appartenenza, relativi alla medesima gara accertati successivamente. Posto ciò, come rilevato in recenti ed importanti pronunce della C.G.F. (C.U. n. 31 del 20.08.12 - 2012-2013) non può essere invocato, tantomeno a pena di nullità, l’assoluto rispetto del principio di terzietà del Giudice in un procedimento, qual è quello che ci occupa, non penale ma solo di natura disciplinare, nel quale non si irrogano pene detentive, ma solo di natura economica e disciplinare. Tanto anche in considerazione del fatto che nessuna norma dell’Ordinamento federale prevede l’obbligo di astensione del Giudice che abbia conosciuto un procedimento o parte di esso, obbligo che, addirittura non sussiste e non è previsto nemmeno nel caso in cui il Giudice abbia dichiarato, per alcune parti, la definizione del procedimento ex art. 23 CGS. Le argomentazioni innanzi evidenziate sulla diversità dei giudizi (uno attinente alla regolarità della gara e l’altro relativo alle responsabilità dei tesserati e delle Società di appartenenza) fanno si che anche la seconda eccezione di una violazione del principio del ne bis in idem risulta essere infondata e, pertanto, va rigettata. Passando all’esame del merito della vicenda, la condotta posta in essere dal calciatore Pistelli Diego così come scaturente dagli atti di indagine, è connotata da estrema gravità atteso che si caratterizza da un’aggressione perpetrata ai danni di altro tesserato e costituisce una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1 CGS con conseguente responsabilità ex art. 4 comma 2 CGS della Società di appartenenza che è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte al proprio tesserato. Riguardo l’entità della sanzione, proprio in virtù della gravità dei fatti e della indebita presenza nell’area degli spogliatoi del calciatore Pistelli attinto da un provvedimento di squalifica, la sanzione inflitta alla Società SSD Calcio Corridonia, dalla Commissione territoriale appare congrua. P.Q.M. Rigetta l’appello proposto dalla Società SSD Calcio Corridonia e conferma la decisione impugnata. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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