F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014 (352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), MAURIZIO CORTANI (all’epoca dei fatti Dirigente con delega di rappresentanza federale della Società SS Lazio Calcio Femminile) Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6920/845 pf13-14 MS/vdb del 22.5.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014 (352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), MAURIZIO CORTANI (all’epoca dei fatti Dirigente con delega di rappresentanza federale della Società SS Lazio Calcio Femminile) Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6920/845 pf13-14 MS/vdb del 22.5.2014). Il deferimento Con provvedimento del 22 maggio 2014 il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione: - la Sig.ra Cortani Elisabetta, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della SS Lazio Calcio Femminile; - il Sig. Cortani Maurizio, all'epoca dei fatti, dirigente con delega di rappresentanza federale della SS Lazio Calcio femminile; - la SS Lazio Calcio Femminile; per rispondere: la Sig.ra Cortani Elisabetta “...della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 8 comma 15 CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. Prot. n. 93 del 17.2.2014, emessa in seguito al ricorso proposto dalla calciatrice Marchese Sabrina; il Sig. Cortani Maurizio “...della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 8 comma 15 CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver ottemperato, nei termini previsti, alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. Prot. n. 93 del 17.2.2014, emessa in seguito al ricorso proposto dalla calciatrice Marchese Sabrina; la SS Lazio Calcio Femminile “...a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente ed al proprio dirigente con delega di rappresentanza, come sopra analiticamente descritti”. La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sull'omessa esecuzione, da parte della SS Lazio Calcio Femminile, nel termine assegnato di giorni 30 dalla comunicazione, della decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. Prot. n. 93 del 17.2.2014, divenuta definitiva per mancata impugnazione; Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno, per la Sig.ra Cortani Elisabetta e per il Sig. Maurizio Cortani, e la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15, oltre all’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) per la SS Lazio Calcio Femminile. Nessuno é comparso per i deferiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, nonostante la decisione della Commissione Accordi Economici della F.I.G.C., divenuta definitiva per mancata impugnazione, emessa in seguito al ricorso proposto dalla calciatrice Marchese Sabrina, non hanno provveduto al pagamento in favore delle beneficiaria delle somme stabilite, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione, andando cosi a violare quanto previsto e disciplinato dagli artt. 1, comma 1, ed 8, comma 15 del Codice Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, cui consegue la sanzione ex art.8, comma 10, Codice Giustizia Sportiva e determinando sia la responsabilità disciplinare della Sig.ra Cortani Elisabetta, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della SS Lazio Calcio Femminile, sia la responsabilità disciplinare del Sig. Cortani Maurizio, per immedesimazione organica, in qualità di Dirigente con delega di rappresentanza federale della SS Lazio Calcio Femminile, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dai propri dirigenti. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno per la Sig.ra Cortani Elisabetta e per il Sig. Cortani Maurizio, e la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15, oltre all’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) per la SS Lazio Calcio Femminile.
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