F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014 (360) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO ALFIERI (Presidente della Società GSD Atletico Catanzaro), Società GSD ATLETICO CATANZARO (nota n. 7118/693 pf13-14/AM/LG/pp del 30.5.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014
(360) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO ALFIERI (Presidente della Società GSD Atletico Catanzaro), Società GSD ATLETICO CATANZARO (nota n. 7118/693 pf13-14/AM/LG/pp del 30.5.2014).
La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, con atto del 30 maggio 2014, la Procura federale ha deferito il Signor Antonio Alfieri, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Atletico Catanzaro, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell' art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 9 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013, della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito, entro iI termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, della dichiarazione relativa alla disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall’Ente proprietario o dal soggetto che con l’Ente proprietario ha stipulato la convenzione, unitamente alla copia della convenzione stessa di cui al punto A 9 del citato CU.;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Antonio Alfieri, della sanzione del'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Antonio Alfieri I'inibizione di giorni 30 (trenta) e, alla Società GSD Atletico Catanzaro, I'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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